Nuove domande o eccezioni in appello: ammesse o vietate?

Il divieto di proporre in sede di appello nuove domande o eccezioni è solo per l’originario ricorrente. Cons. St. n. 1094 dell'8 marzo 2017.



Nuova domanda o eccezione in appello è possibile ma solo per i controricorrenti.

Secondo il Consiglio di stato, infatti, in tal caso le parti controinteressate soccombenti nel giudizio di primo grado non propongono delle vere e proprie domande o eccezioni “nuove”, quanto una difesa tecnica della parte stessa, rispetto alla decisione avversa, e che ai fini della sua ammissibilità in appello ai sensi dell'art. 101, comma 1, cod. proc. amm. deve tradursi in una critica puntuale al ragionamento logico-giuridico che ha condotto il Tribunale amministrativo ad accogliere il ricorso avversario.

A conforto di tale orientamento vi sono in effetti recentissime pronunce proprio del Consiglio di Stato, per il quale il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. si applica solo all'originario ricorrente poiché solo a quest'ultimo, una volta delimitato il thema decidendum con i propri motivi di impugnazione in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d'appello, mentre rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d'ufficio (ad esempio la prescrizione del diritto) e non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione.

LA MASSIMA


Il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) si applica solo all’originario ricorrente. A quest’ultimo, in fatti, una volta delimitato il thema decidendum con i propri motivi di impugnazione in primo grado è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d’appello, mentre rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d’ufficio e non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione. Cons. Stato n. 1094 dell’8 marzo 2017; Conformi: Cons. Stato n. 1512 /2015; Cons. Stato n. 582/2015; Cons. Stato n. 3703/2016

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