Rapporti con l'amante all'interno della casa coniugale: è maltrattamento?

Rapporti con l’amante all’interno della casa coniugale: condotta qualificabile come maltrattamenti in famiglia? Cass. pen. n. 16543 del 3 aprile 2017.



  • Può il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p. essere configurabile nell’ipotesi in cui si intrattenga una relazione extraconiugale?

A tale quesito è chiamata a dare risposta la Suprema Corte che nella sentenza n. 16543 depositata il 3 aprile 2017 fornisce gli opportuni chiarimenti in merito.

L’imputato nel proprio ricorso sosteneva che affinchè potesse essere configurato tale reato occorressero una serie di atti vessatori nonchè l'abitualità dei maltrattamenti, mentre non poteva essere dirimente la circostanza che “l'amante” fosse stata presente nel momento in cui i Carabinieri si erano recati nell'abitazione dell'imputato per redigere la relazione di servizio a seguito della denuncia del coniuge.

Per giurisprudenza ormai consolidata il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), idonei a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali (Cass. Pen. n. 43221/2013, n. 9923/2012)

Nel caso di specie era emerso che l’imputato aveva avuto una condotta di violenza e di sopraffazione nei confronti della moglie, consistiti anche nell’intrattenere rapporti sessuali con l'amante all'interno della casa coniugale e imponendo alla moglie l'accettazione di tale stato di fatto con gravi minacce. abbia trovato riscontro anche nella relazione di servizio del 11.6.2011 e nel chiaro contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e la persona offesa.

Per i giudici di legittimità deve quindi ritenersi posto in essere il reato suddetto anche nella ipotesi in cui la condotta sia consistita nell’intrattenere rapporti sessuali con l’amante all’interno della casa coniugale, condotta già di per sé idonea a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali.

LA MASSIMA

Rientra nel reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. l’intrattenere rapporti sessuali con l’amante all’interno della casa coniugale imponendo alla moglie l’accettazione di tale stato di fatto con gravi minacce, essendo tale condotta idonea a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali. Cass. pen. n. 16543 del 3 aprile 2017. Conformi: Cass. Pen. n. 43221/2013, n. 9923/2012.

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