Sono caduto in un parco acquatico: ho diritto al risarcimento del danno?

Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 12 novembre 2015 non ha diritto al risarcimento dei danni colui che cade in un parco acquatico per chiazze d'acqua sul vialetto. [...]



Una recente sentenza della Corte di Cassazione evidenza che deve essere escluso il risarcimento dei danni seguiti alla caduta avvenuta all'interno di un parco acquatico a causa della presenza di chiazze d'acqua sul vialetto che conduceva alle piscine, in quanto l'evento dannoso era da attribuirsi all'esclusiva condotta colposa dell'infortunato.

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, ssalco che provi il caso fortuito.

La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti:

a) un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e...

b) l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.

Più volte la giurisprudenza si è chiesta se il fatto del terzo oppure il comportamento colposo del danneggiato costituiscono circostanze idonee ad interrompere il nesso causale e quindi sono idonee ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.

Conformemente alla snetenza in oggetto la Corte di Cassazione, con sentenza 16 gennaio 2009 n. 993, ha sancito che in tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana, oggettivamente percepibile, destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale,con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode.

  • Quindi il fatto colposo del danneggiato assurge a caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.?

?Nel caso in cui l'evento dannoso sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui alla'rt. 2051 c.c.

  • Il giudizio dell'autonoma idoneità causale  del fattore esterno ed estraneo.

?Il giudizio sull'auonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicchè quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa  e quanto più la situazione di possibile pericolo  è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.

  • Il custode ha però il dovere di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa?

Sì, tuttavia il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito. (Cfr. Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). 

 

 

LA MASSIMA

Deve essere escluso il diritto al risarcimento dei danni seguiti alla caduta avvenuta all'interno di parco acquatico a causa della presenza di chiazze d'acqua sul vialetto che conduceva alle piscine, atteso che l'evento dannoso era da attribuirsi all'esclusiva alla condotta colposa dell'infortunato, in quanto egli avrebbe dovuto usare maggiore prudenza, in particolare utilizzando l'apposito corrimano; e comunque, il fatto si era verificato di giorno, in una situazione di piena luminosità e la chiazza d'acqua era perfettamente visibile da parte di chi avesse adoperato anche una minima attenzione. Cass. n. 23108 del 12 novembre 2015.

Fai una domanda