Valore probatorio delle conversazioni whatsapp.

La registrazione di conversazioni attraverso "whatsapp" costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico con valore probatorio.



Le conversazioni – scritte o audio – di "whatsapp" hanno valore probatorio e come tali sono acquisibili al processo? In senso positivo si sta pronunciando negli ultimi tempi la giurisprudenza, arrivando a ritenere ammissibile anche il deposito in giudizio del messaggio "whatsapp" contenente la prova scritta del licenziamento del lavoratore (Trib. Catania sentenza del 27 giugno 2017).

Cosa ne pensa la Cassazione?

La Suprema Corte, rifacendosi ad alcuni recenti precedenti (Cass. Pen. n. 6339/2013; Cass, Pen. n. 16986/2009), ritiene che la registrazione di conversazioni attraverso "whatsapp" costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale ed atteso che l'art. 234 c.p.p., comma 1, prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Precisa però al contempo che l'utilizzabilità di tale registrazione è condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione – in quanto la trascrizione svolge una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale così come altrettanto recenti pronunce hanno chiarito (Cass. Pen. n. 50986/2016; Cass. Pen. n. 4287/2015). Ciò si giustifica con la necessità di verificare l'affidabilità della prova mediante l'esame diretto del supporto al fine di controllare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato.

LA MASSIMA

La conversazione tramite whatsapp ha valore probatorio a condizione che la registrazione  - telematica o figurativa –  a condizione che sia acquisito il supporto della registrazione e non la mera trascrizione che svolge una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale. Cass. pen. n. 49016 del 25 ottobre 2017

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