Processo civile telematico: deposito l'atto con scanner di immagine...che succede?

Deposito di atto processuale in formato scanner di immagine: quali le conseguenze?Trib. di Milano n. 1432 del 3 febbraio 2016



A cura dell'Avv. Augusto Careni

Il mancato rispetto delle c.d. regole tecniche di deposito di atti telematici, comporta una mera irregolarità che in alcuni casi non necessità neppure di essere regolarizzata.

La sentenza del Tribunale di Milano è di particolare interesse poiché stabilisce un precedente unico in materia di deposito di atti di parte in formato digitale a seguito del D.M. 44/2011 e del D.M. 16/2014 che hanno dettato le c.d. regole tecniche in tema di forma che l’atto processuale informativo deve avere ai fini del corretto deposito telematico. In sintesi e per ciò che ha interessato la sentenza in commento, l’atto da depositare deve essere un atto c.d. nativo in formato PDF, ovvero non può essere una scansione di immagine derivante quindi da un atto originariamente cartaceo.

Il Tribunale di Milano, pur partendo da tale premessa, evidenzia però che nessuna sanzione è prevista dalla norma nell’ipotesi di inosservanza di tali regole tecniche, ragion per cui tale inosservanza viene ritenuta una mera irregolarità e come tale sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo.

La disamina del Tribunale di merito si sofferma poi sulla possibile lesione del diritto di difesa che tale situazione comporti, o se, al contrario, la stessa sia riconducibile ad una mera inosservanza di regole tecniche che non pregiudichino né il diritto di difesa né il corretto svolgimento del processo.

Per il Tribunale lo scopo dell’atto processuale, anche se telematico, è quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, e deve quindi ritenersi raggiunto allorchè l’atto pervenga a conoscenza del Giudice e della controparte, verificando ciò nel momento in cui l’atto viene accettato dal sistema ed inserito nel fascicolo processuale telematico.

La funzione propria e primaria delle c.d. regole tecniche è invece quella di assicurazione la corretta gestione informatica dei sistemi del PCT e non quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti.

Ma il Tribunale di Milano si spinge oltre affermando che l’ordine del Giudice di regolarizzare l’atto processuale depositato non rispettando le regole tecniche può ritenersi non sempre auspicabile.

Nel caso in cui tale regolarizzazione consenta la regolare prosecuzione del processo si ritiene possa esservi l’ordine del Giudice alla parte di regolarizzazione l’atto telematico, mentre laddove ciò dovesse comportare la necessità di rimettere la causa nel ruolo – perché già a decisione – ciò comporterebbe inevitabilmente la lesione del principio della ragionevole durata del processo come tale inammissibile in mancanza di una esplicita previsione normativa.

Pertanto nell’ipotesi di deposito di comparsa conclusionale in formato scanner di immagine in luogo del PDF nativo, l’atto, avendo comunque raggiunto il suo scopo di essere pervenuto a conoscenza del Giudice e delle altre parti, non necessita di regolarizzazione per le c.d. regole tecniche, comportando, in caso contrario, una lesione del principio della ragionevole durata del processo come tale inammissibile in mancanza di una esplicita previsione normativa.

 

LA MASSIMA

In tema di deposito telematico di atti processuali, il mancato rispetto delle c.d. regole tecniche di deposito comporta una mera irregolarità, avendo comunque l’atto raggiunto il suo scopo di essere pervenuto a conoscenza del Giudice e delle altre parti, e non necessita sempre e comunque di regolarizzazione qualora ciò possa comportare una lesione del principio della ragionevole durata del processo come tale inammissibile in mancanza di una esplicita previsione normativa. Trib. Milano n. 1432 del 3 febbraio 2016. 

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