Compravendita di immobile: le nuove regole contenute nella legge sulla concorrenza

La Legge 124 del 2017 introduce la facoltà di vincolare il prezzo della vendita fino ad avvenuta trascrizione dell’immobile



Il fine di tale norma è quella di tutelare maggiormente il compratore contro l’eventualità, ad esempio, che tra la data del rogito (o, meglio, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un gravame (ipoteca, pignoramento, sequestro, ecc.) sull’immobile oggetto della vendita, circostanza che naturalmente andrebbe a discapito dell’acquirente che si troverebbe ad aver versato il prezzo senza avere il bene libero da vincoli.

Altra ipotesi potrebbe configurarsi nella concreta possibilità che il venditore proceda più volte alla vendita della stessa abitazione a vari acquirenti in buonafede, con la conseguenza che tra questi prevarrebbe chi per primo abbia provveduto alla trascrizione della compravendita.

Per tutelare quindi l’acquirente da tali ipotesi e da altre possibili nel panorama della compravendita, il legislatore ha previsto la facoltà per una delle parti del contratto (il reale interesse è in realtà in capo all’acquirente) di poter chiedere al notaio che proceda a tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.

Ultimate in modo regolare tutte le formalità relative alla trascrizione dell’immobile, il notaio procederà quindi allo “svincolo” in favore del venditore della somma costituente il prezzo della compravendita.

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