Art. 1 Codice Penale. Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Articolo 1 codice penale

1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [Cost. 25; c.p. 2, 13, 40, 42, 85, 199].

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(1) Vedi l'art. 1, L. 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e l'art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

VOCI DI GLOSSARIO CORRELATE ad articolo 1 codice penale:

- PRINCIPIO DI LEGALITA'

- NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE

 

FOCUS GIURISPRUDENZIALE sull'articolo 1 codice penale

 

STUPEFACENTI

  • È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe c.d. “leggere”, sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. Cassazione penale Sez Un. - 26 febbraio 2015, n. 33040
  • Nella sentenza di patteggiamento l'illegalità sopraggiunta della pena – concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le c.d. “droghe leggere” dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 – determinata la nullità dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo. Cassazione penale Sez Un. - 26 febbraio 2015, n. 33040
  • In tema di ricorso per cassazione avverso concordato in appello, l'illegalità sopravvenuta della pena – convenuta dalle parti sulla base della cornice edittale stabilita per le cd. droghe "pesanti" dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, antecedentemente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 40 del 2019 – travolge "in toto" l'accordo intervenuto tra le parti con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di ratifica dello stesso. Cassazione penale sez. VI - 10 settembre 2019, n. 41963
  • In tema di stupefacenti, anche il giudice dell'esecuzione - richiesto di adeguare il trattamento sanzionatorio in precedenza determinato per l'illecita detenzione di "droghe leggere" sulla base dei limiti edittali di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014 - deve procedere alla rideterminazione della pena sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., sia nel caso di pena illegale in quanto superiore ai limiti edittali previsti dalla normativa oggetto di reviviscenza, sia nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali appena indicati. Cassazione penale sez. III - 19 maggio 2015, n. 36357

DIVIETO DI ANALOGIA

  • In tema di sequestro, viola il divieto di analogia il giudice che dispone la vendita o la distruzione di bene deperibili sottoposti a sequestro preventivo?

In tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia "in malam partem" l'applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell'art. 260, comma 3, c.p.p., che prevede la facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro probatorio. Cassazione penale sez. III - 12 settembre 2018, n. 53341

 

CONTINUAZIONE

In caso di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee è possibile applicare la continuazione?

La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Cassazione penale Sez. Un. - 21 giugno 2018, n. 40983

REATO DI RICICLAGGIO

La clausola di non punibilità prevista per il reato di autoriciclaggio come va interpretata?

La causa di non punibilità prevista nel comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p. (“fuori dei casi di cui ai commi precedenti”), va intesa e interpretata nel senso fatto palese del significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Cassazione penale sez. II - 7 giugno 2018, n. 30399

 

CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA

  • La figura del c.d. "concorso esterno" in associazione di tipo mafioso non può ritenersi di origine meramente giurisprudenziale (come invece affermato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 14 aprile 2015 nel caso C. c. Italia), trovando essa invece fondamento, in conformità al principio di legalità di cui all'art. 1 c.p., e all'art. 25, comma 2, cost., nella combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali e l'art. 110 c.p.; norma; quest'ultima, in virtù della quale, avendo essa una funzione estensiva dell'ordinaento penale, siccome finalizzata a coprire fatti che sarebbero altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente avesse posto in essere non l'intera condotta tipica, ma soltanto una frazione "atipica" di essa, possono assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell'evento lesivo da essa menzionato. Cassazione penale sez. V - 14 settembre 2016, n. 42996

 

Principi di legalità e proporzionalità

  • Nel procedimento di estradizione, l'eventuale difformità dei parametri del sistema penale italiano non assume rilievo, salvo che tale difformità non sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene. Pertanto, deve essere negata l'estradizione verso la Cina del soggetto accusato di una condotta integrante l'ipotesi di truffa secondo il diritto cinese, inquadrabile per il diritto italiano nel divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene di cui all'art. 5 della legge n. 173 del 2005, atteso che nel codice cinese tale ipotesi si presenta del tutto indeterminata nella previsione del limite massimo di pena detentiva potenzialmente irrogabile al ricorrente, se estradato e ritenuto colpevole all'esito dei giudizio, il che si pone in contrasto con il principio fondamentale del nostro ordinamento della predeterminazione legislativa del massimo di pena irrogabile. Cassazione penale sez. VI - 3 febbraio 2016, n. 6769

 

  • L'inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte di cassazione di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata ove la stessa abbia provveduto ad irrogare una pena illegale atteso che il principio di legalità ex art. 1 c.p. e la funzione della pena, come concepita dall'art. 27 cost., non appaiono conciliabili con la applicazione di una sanzione non prevista dall'ordinamento. Cassazione penale sez. I - 21 marzo 2013, n. 15944