Novità in tema di confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

D.Lgs. 29 ottobre 2016 n. 202. Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. G.U. n. 262 del 9 novembre 2016.



Pubblicato il Decreto Legislativo del 29 ottobre 2016 n. 202 sull'attuazione della Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Il Decreto n. 202/2016 è varato per attuare le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Quali le novità apportate nell'ordinamento interno?

1) Modifica al codice penale in materia di confisca.

  • Modificato l'art. 240 secondo comma n. 1bis c.p. : è ordinata la confisca per i beni e gli strumenti informatici o telematici che sostituiscono il profitto o il prodotto ovvero somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire  la confisca del profitto o del prodotto derivati. 

È sempre ordinata la confisca [416 bis c. 7, 446, 722]:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies, nonche' dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita' di cui il colpevole ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e' possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti.

  • Aggiunto l'art. 466 bis c.p. in tem di confisca di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.

Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilita', per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

  • Modifiche al codice civile in tema di disposizioni penale in materia di società e di consorzi.

All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto in fine il seguente comma:

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilita' date o promesse.

  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;

b) all'articolo 74, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

  • Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, relativo nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.

Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»;

2) dopo le parole: «648-ter» e' inserita la seguente: «648-ter.1»;

3) dopo le parole: «del codice penale, nonche'» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;

b) all'articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: «per finalita' di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»;

c) all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:

«La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.».

  • Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 realtivo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Al comma 9-bis dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto in fine il seguente periodo:

«In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

  • Trasmissione dati statistici.

Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:

a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;

b) numero di confische eseguite;

c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;

d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.

2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/42/UE.

 

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