Attivitā scolastiche: approvate norme tecniche per prevenzione incendi.

Decreto 7 agosto 2017. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivitā scolastiche. G.U. n. 197 del 24 agosto 2017.



Pubblicato il Decreto 7 agosto 2017 per l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche.

  • Norme di riferimento.

-decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

-decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

-decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992.

-decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012.

-decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015.

Le norme tecniche di prevenzione incenti per le attività scolastiche sono elencate nell'allegato.

  • Qual'è il campo di applicazione delle norme tecniche?

Le norme tecniche si possono applicare alle attivita' scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

Le norme tecniche si possono applicare alle attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui all'art. 1. 2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente lettera «q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.».

All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».

allegati

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