Negoziazione assistita: novità sul credito d'imposta.

Decreto 30 marzo 2017. Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 sugli incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita. G.U. n. 77 del 1 aprile 2017.



Pubblicato il Decreto avente ad oggetto novità in tema di incentivi fiscali nei procedimenti di negoziazione assistita.

E' stato l'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a prevdere incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonche' di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono state stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa, per l'anno 2016;

Con il Decreto 30 marzo 2017 il Ministero della Giustizia ha inteso modificare il Decreto del 2015 in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame.

Al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 2016, n. 5, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "nell'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta";

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "dal giorno 10 gennaio 2016" sono soppresse;

2) al comma 2, lettera c), le parole "nell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta";

c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La trasmissione deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili.";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole "nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

e) all'articolo 5, comma 1, le parole "entro il 30 aprile 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la richiesta";

f) all'articolo 6, comma 1, le parole "per l'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "per l'anno in cui e' avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato".

g) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi".

 

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