Pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura.
Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura. G.U. n. 188 del 12 agosto 2016.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentarli e Forestali con Decreto del 26 luglio 2016 ha emanato la possibilità della costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura.
I prodotti lattiero-caseari DOP a lunga stagionatura, di seguito denominati prodotti lattiero-caseari, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura, a condizione che la forma sia identificata con le modalita' previste.
I prodotti lattiero-caseari costituiti in pegno possono essere oggetto di patto di rotativita'.
Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalita' previsti.
- Il registro.
Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro conforme al facsimile diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 2.
Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti lattiero-caseari sottoposti a pegno.
I registri sono annualmente vidimati da un notaio.
- Estinzione del pegno
La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti lattiero caseari costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro.
allegati
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