Unioni civili: l'ufficiale dello stato civile non può astenersi.

La legge istitutiva delle unioni civili non contempla la possibilità dell’obiezione di coscienza, ossia la facoltà per l’ufficiale di stato civile di astenersi, per motivi etici o religiosi, dal dovere di ufficio consistente nel ricevere la dichiarazione



La Legge 20 maggio 2016 n. 76 ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

  • Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
  • L’ufficiale dello stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Ricevuta la dichiarazione l’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile: l’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione.

La legge istitutiva delle unioni civili non contempla la possibilità dell’obiezione di coscienza, ossia la facoltà per l’ufficiale di stato civile di astenersi, per motivi etici o religiosi, dal dovere di ufficio consistente nel ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione civile.

Una "questione di coscienza"??!!

Rilasciando parere consultivo concernente il DPCM n. 144/2016 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76) il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rilievo giuridico di una “questione di coscienza” affinchè soggetti pubblici o privati si sottraggano legittimamente ad adempimenti cui per legge sono tenuti – può derivare soltanto dal riconoscimento che di tale questione faccia una norma, sicchè detto rilievo, che esime dall’adempimento di un dovere, non può derivare da una “autoqualificazione” effettuata da chi sia tenuto, in forza di una legge, ad un determinato comportamento. Il primato della “coscienza individuale” rispetto al dovere di osservanza di prescrizioni normtive è stato affermato – pure in assenza di riconoscimento con legge – nei casi estremi di rifiuto di ottemperare a leggi manifestamente lesive di principi assoluti e non negoziabili. In un sistema costituzionale democratico, tuttavia, è lo stesso ordinamento che deve indicare come e in quali termini la “coscienza individuale” possa consentire di non rispettare un precetto vincolante per legge.

Nel caso della Legge n. 76/2016 una previsione del genere non è stata introdotta; anzi dai lavori parlamentari risulta che un emendamento volto ad introdurre per i sindaci l’obiezione di coscienza sulla costituzione di una unione civile è stato respinto dal Parlamento che ha così fatto constare la sua volontà contraria, non aggirabile in alcun modo nella fase di attuazione della legge […].

Del resto quanto al riferimento alla coscienza individuale adombrato per invocare la possibilità di obiezione, osserva il Consiglio di Stato, che la legge, e correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti a carico dell’ufficiale di stato civile che ben può essere diverso dalla persona del Sindaco.

In tal modo il legislatore ha affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti proprio per tener conto che tra questi vi possa essere chi affermi un “impedimento di coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia richiedente. (Parere Consiglio di Stato n. 1695/2016 depositato il 21 .07.2016).

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