E' il CNF a dover disciplinare l'accesso all'albo dei cassazionisti.

Respinta la richiesta di annullamento del regolamento del CNF sulla disciplina dei corsi per l'iscrizione all'albo speciale.



In ragione della fondamentale funzione svolta dalla professione forense nella tutela del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione è pienamente giustificato che a presidio della stessa professione forense vi sia un sistema pubblicistico associativo costituito dal CNF e dagli Ordini forensi territoriali, così come sancito dall'art. 24 della legge n. 247/2012.

Le innegabili ragioni di interesse pubblico, che giustificano l'esistenza di un regime pubblicistico della disciplina cui è soggetta la professione forense, non rendono comparabile la posizione del CNF con quella di altri soggetti ai quali potrebbero essere in via concorrente affidate le funzioni di disciplinare ed istituire l'accesso ad un Albo la cui iscrizione abilita al patrocinio nei massimi gradi di giudizio, e che è tenuto proprio dal CNF.

Il TAR Lazio ha quindi respinto la richiesta di annullamento del regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 20 novembre 2015, emesso in attuazione dell'art. 22 della legge n. 247 del 2012, che disciplina i corsi per l'iscrizione all'Albo per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.

T.A.R. Roma, (Lazio) n. 11477 de l2 ottobre 2019

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