Avendo il contributo unificato natura di entrata tributaria e configurando il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali atti di riscossione e non di esecuzione forzata, le controversie aventi ad oggetto cartelle esattoriali per mancato pagamento del contributo unificato sono di competenza del giudice tributario.
di Avv. Rosalia Terrei
Con la decisione che segue la Corte di Cassazione si pronuncia sulla domanda di un avvocato, avente ad oggetto la decisione del CNF, al quale il professionista aveva chiesto l’annullamento ex tunc dell’elezione di un collega, non candidabile, e contestualmente la sua elezione nel posto vacante. [...]
di Avv. Rosalia Terrei
Responsabilità disciplinare dell’avvocato che tiene una condotta volta ad ostacolare il suo ex cliente.
A fronte di una motivazione incongrua del Consiglio dell'Ordine, il CNF non era certo vincolato a darne atto e ad annullare di conseguenza la sanzione della censura, in quanto essendo anche lui giudice del merito, ben poteva legittimamente confermarla sulla base di considerazioni diverse che, nel caso di specie, sono state ragionevolmente indicate nella "rilevanza del comportamento illecito" e nel mancato compimento di "alcun atto emendativo" da parte dell'incolpato.
di Dott.ssa Lucia Antonazzi
La questione giuridica oggetto di rimessione alle Sez. Unite trae origine dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore e successiva ammissione al beneficio dell’esdebitazione (art. 142 L.F.), avvenuta previa dichiarazione di inesigibilità dei crediti concorsuali da lui non integralmente soddisfatti (art. 143 L. F). (...)
di Avv. Liliana Rullo
Le Sezioni Unite con la sentenza in esame si sono pronunciate sulla ricorribilità della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile; la questione si snoda in particolare sulla questione concernente la congruità delle somme liquidate e la coerenza della motivazione sul punto,una volta che, sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito.
di Dott.ssa Lucia Antonazzi
Ricorso per cassazione. Deposito degli atti nelle controversie tributarie. Indisponibilità dei fascicoli delle parti.
Nell’ambito del giudizio instaurato davanti alla Commissione Tributaria provinciale, avverso l’accertamento positivo di irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Dogane a carico di una società di abbigliamento per false attestazioni circa la provenienza dei prodotti importati, con ordinanza la Sezione Tributaria, in Cassazione, rimette al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione avente ad oggetto il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Cass. Sez. Un. civ. 3 novembre 2011. n. 22726
di Avv. Nunzia Liberatoscioli
Nel lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, art. 69, comma 7, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, occorre fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998.
di Avv. Maria Adorante
La mancata comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integra la mancanza di ricusa della remissione della querela? Cassazione penale sez. un. 25 maggio 2011 n. 27610
di Avv. Maria Adorante
Il datore di lavoro che omette di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo è responsabile di appropriazione indebita?
Cass. Pen. Sez. Un. n. 37954 del 20 ottobre 2011
di Dott.ssa Lucia Antonazzi
Responsabilità disciplinare del magistrato. La restituzione delle somme indebitamente trattenute dal notaio delegato non escludono l’illecito. Cassazione civile Sez. un. 17 ottobre 2011 n. 21378.
In tema di illecito disciplinare dei magistrati, l'avvenuta restituzione, da parte del notaio delegato nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, delle somme indebitamente trattenute dal medesimo, non esclude né la sussistenza del danno né, quindi, dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), atteso che il danno, in senso penalistico, si è già verificato nel momento in cui il notaio stesso si appropria delle somme di danaro ricavate dalla vendita dei beni esecutati.
Il Dgls. 27 gennaio 2010 n. 39, nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174 bis TUF (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della resposabilità amministrativa da reato dettata dall’art. 25 ter Dlgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità .
Cass. pen. Sez. Un. 23 giugno 2011 n. 34476 depositata in cancelleria il 22 settembre 2011.
di Dott.ssa Lucia Antonazzi
La presunzione di adeguatezza della misura della custodia carceraria prevista dall’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. non opera, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, in riferimento all’imputazione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quando l’associazione sia costituita al fine di commettere fatti di lieve entità .
Per il testo della sentenza. FONTE: www.cortedicassazione.it
Il soggetto che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa non può proporre il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nè intervenire in sede di regolamento da altri proposto - tranne che nel caso in cui, benchè non si sia costituito nel giudizio a quo, la lite gli sia stata contestata -, in quanto il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo, ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per il suo intervento.
I ritardi reiterati e gravi sono privi di giustificazione quando si traducono in violazione manifesta ed intollerabile del principio di ragionevole durata del processo e, in particolare, la durata del ritardo qualifica lo stesso come ingiustificabile se non vengono allegate e risultino comprovabili circostanze assolutamente eccezionali.
Giudice ordinario o Giudice amministrativo? … Ancora sul riparto di giurisdizione nella materia urbanistica ed edilizia ex D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
La controversia instaurata tra un privato e l’amministrazione comunale, avente ad oggetto l’osservanza da parte del Comune, in occasione della costruzione di un terrazzamento destinato a spazi attrezzati, delle norme civilistiche in materia di distanze tra le costruzioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando nella materia urbanistica ed edilizia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs, 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
L’attività di edificazione posta in essere dal Comune, infatti, non modifica l’assetto giuridico della corrispondente parte del territorio comunale, né il Comune nel compimento di tale attività si presenta in una posizione diversa dal privato, e non è esentato dalla osservanza degli obblighi che la legge ordinaria pone a carico del proprietario pubblico a tutela della proprietà confinante.
In assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione disposta prima della novella codicistica che ha ampliato il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia in carcere, non può subire modifiche solo per effetto della nuova più grave; sfavorevole normativa. Il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, tanto meno nell'ambito delle misure cautelari. Non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possono essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale, nel quale resta ragionevole l'applicazione del principio tempus regit actum.
di Avv. Silvia Gennaro.
In applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c. le impugnazioni avverso delibere di assemblea di condominio devono essere proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137, comma II, c.c., la forma di tali impugnazioni.
L’art. 24 del Codice Deontologico dispone che "L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità . A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. [...]
di Avv. Nunzia Liberatoscioli.
La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto; in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
di Avv. Augusto Careni
Per gli "ermellini" il contributo ha natura tributaria, anche in virtù dell'art. 2 del D.lgs. 546 del 1992 (introdotto con la riforma del 2001) e pertanto la giurisdizione è del giudice tributario.
di Avv. Augusto Careni.
Doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante, queste le due condizioni indicate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 64 del 2008 per attribuire la natura tributaria.
L'obbligo del cessionario o committente di pagare l'imposta sul valore aggiunto in caso di mancata trasmissione della fattura e omesso pagamento da parte del cedente o fornitore del servizio abbia natura di sanzione e sia, quindi, applicabile una nuova disciplina sanzionatoria più favorevole, secondo il principio di legalità espresso dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3.
Le ragioni sui cui si fonda la tesi che si tratterebbe di un vero e proprio debito d'imposta, indicate nell'ordinanza di rimessione della Sezione tributaria, sono le seguenti:
a) la collocazione sistematica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41 nel titolo terzo è di per sè poco significativa, in quanto la norma contiene anche la previsione di sanzioni pecuniarie, al di là del pagamento dell'imposta;
b) la detraibilità dell'imposta pagata dopo l'avvenuta regolarizzazione (desunta dall'art. 41, comma penultimo, secondo cui un esemplare del documento attestante il pagamento o la regolarizzazione è restituito dall'ufficio all'interessato, il quale deve annotarlo nel registro degli acquisti) non è compatibile con il carattere sanzionatorio attribuito allo stesso pagamento;
c) la Sesta direttiva i.v.a. n. 77/388/ CEE, par. 1, lett. a), ultima parte, art. 21, riconosce agli Stati membri la facoltà di estendere la categoria dei debitori d'imposta, prevedendo che una persona diversa dal soggetto passivo d'imposta sia tenuta in solido al pagamento dell'i.v.a..
Le Sezioni Unite ritengono che la collocazione dell'obbligo del pagamento dell'imposta nell'area delle misure sanzionatorie (Titolo Terzo del D.P.R. n. 633 del 1972) sia compatibile col quadro normativo sul sistema dell'i.v.a. e, soprattutto, con la disciplina comunitaria in materia.
Cassazione Penale n. 43788 del 09 dicembre 2010. La nullità della sentenza derivante dalla mancata sottoscrizione da parte del giudice è di carattere relativo e può essere sanata. Con sentenza in data 22.1.2004, il Tribunale di Busto Arsizio dichiarò F.D. responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e lo condannò alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 15.7.2005, confermò la decisione di primo grado.
Con sentenza in data 18 aprile 2007 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti dichiarò inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di M., società concessionaria del Servizio per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma, avverso il decreto di fermo amministrativo con il quale era stata disposta, da parte della Agenzia delle Entrate, la sospensione del pagamento di alcuni rimborsi dovuti per quote indebitamente restituite ai contribuenti, nonchè per intervenuta decadenza dell'azione avverso i decreti di discarico emessi dalla Agenzia medesima perchè non tempestivamente impugnati.
Con sentenza in data 19 maggio - 12 giugno 2009 la Corte dei Conti - Sezione prima centrale di appello - rigettò il gravame della Banca M. confermando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al fermo amministrativo e la improponibilità del rapporto sottostante concernente il discarico delle quote inesigibili in quanto non azionato tempestivamente.
Avverso la suddetta sentenza la Banca M. ha proposto ricorso per cassazione avanti alle Sezioni Unite affidato ad unico motivo.
Hanno resistito, con separati controricorsi, l'Agenzia delle Entrate e il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Monte dei Paschi di Siena e Agenzia delle Entrate hanno presentato memorie.
Cassazione civile Sezioni Unite 22 dicembre 2010 n. 25982: I coniugi I.G. e B.C. in esito alle risultanze di un accertamento tecnico preventivo chiedevano al Tribunale di Biella la condanna del Comune di Salussola all'adozione dei provvedimenti più idonei ad assicurare il loro i diritto alla salute pregiudicato da alcune opere edili eseguite da detta amministrazione nel 2005 anche su un terreno di loro proprietà onde sostenere una chiesa antica semidiroccata, oltre al risarcimento dei danni sofferti.
Per il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 37, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36) il Consiglio dell'Ordine, "di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero", deve pronunciare la "cancellazione" dell'iscritto all'albo (tra gli altri) "1) nei casi di incompatibilità " e "2) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nell'art. 17, nn. 1) e 2)" ("salvi i casi di radiazione").
Nella specie lo stesso ricorrente ricorda di essere stato, appunto, cancellato dall'albo (a sua richiesta) per "incompatibilità ".
Il medesimo art. 37, comma 6, di poi, consente ai professionisti cancellati dall'albo "a termini" delle sue previsioni (quindi anche in ipotesi di cancellazione per "incompatibilità ") di essere "nuovamente iscritti qualora" (1) "dimostrino" ("se ne è il caso") (a) "la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione" nonchè (b) "l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti", e (2) "siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, nn. 1), 2) e 3)".
La norma, quindi, per quanto rileva, ammette la reiscrizione all'albo soltanto se il richiedente, al momento della sua istanza, sia "in possesso" - oltre che di quelli indicati nei nn. come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 49: "essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea" e 2 "godere il pieno esercizio dei diritti civili" -, anche del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" previsto dall'art. 17, n. 3.
Nell'ultimo suo inciso, ancora, lo stesso art. 37, comma 6, prescrive di applicare (anche) alla reiscrizione le "disposizioni dell'art. 31".
Cassazione civile, SEZIONI UNITE, 08 novembre 2010, n. 22624.
Raccolta delle Sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale del 2010: spunti di riflessione...