Art. 1002 Codice Civile. Inventario e garanzia.

1002. Inventario e garanzia.

L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano [art. 982 c.c.].

Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni [artt. 769, 777 c.p.c.], previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia [artt. 1003, 1179 c.c.]. Dalla prestazione della garanzia [art. 1015 c.c.] sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori [art. 324 c.c.]. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto [art. 796 c.c.]; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.