Art. 978 Codice Civile. Costituzione.

L'usufrutto [artt. 1350, n. 2, 2025, 2352, 2643, n. 2, 2684, n. 2, 2810, n. 2, 2812 c.c.] è stabilito dalla legge [artt. 324, 327, 540, 550, 581, 587, 636, 698, 1060 c.c.] o dalla volontà dell'uomo [c.c. 1350, n. 2]. Può anche acquistarsi per usucapione [artt. 1153, 1158 c.c.].

Art. 979 Codice Civile. Durata.

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario [artt. 678, 698, 796, 2814 c.c.].

Art. 980 Codice Civile. Cessione dell'usufrutto.

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata [artt. 326, 1002, 1024, 1265, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 2 c.c.], se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

Art. 981 Codice Civile. Contenuto del diritto di usufrutto.

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica [artt. 693, 986, 996, 1015, 1060, 1615, 2561 c.c.].

Art. 982 Codice Civile. Possesso della cosa.

L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso [art. 1140 c.c.] della cosa di cui ha l'usufrutto [art. 678 c.c.], salvo quanto è disposto dall'articolo 1002.

Art. 983 Codice Civile. Accessioni.

L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa [artt. 817, 934, 1998 c.c.].

Art. 984 Codice Civile. Frutti.

I frutti naturali e i frutti civili [art. 820, 821 c.c.] spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto.

Art. 985 Codice Civile. Miglioramenti.

L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa [artt. 975, 986, 2811 c.c.].

Art. 986 Codice Civile. Addizioni.

L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa [art. 981 c.c.].

Art. 987 Codice Civile. Miniere, cave e torbiere.

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Art. 988 Codice Civile. Tesoro.

Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore [artt. 930, 932 c.c.].

Art. 989 Codice Civile. Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.

Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto [art. 892 c.c.] destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione [art. 990 c.c.].

Art. 990 Codice Civile. Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.

Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico [art. 989, 1004 c.c.].

Art. 991 Codice Civile. Alberi fruttiferi.

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

Art. 992 Codice Civile. Pali per vigne e per altre coltivazioni.

L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione [artt. 989, 993 c.c.].

Art. 993 Codice Civile. Semenzai.

L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione [artt. 989, 992 c.c.] per il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Art. 994 Codice Civile. Perimento delle mandre e dei greggi.

Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge [art. 816 c.c.] ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo [art. 1645 c.c.].

Art. 995 Codice Civile. Cose consumabili.

Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta [art. 1002 c.c.].

Art. 996 Codice Civile. Cose deteriorabili.

Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco [artt. 981, 1003 c.c.], l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano [art. 1001 c.c.].

Art. 997 Codice Civile. Impianti, opifici e macchinari.

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [art. 1004 c.c.], il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

Art. 998 Codice Civile. Scorte vive e morte.

Le scorte vive [art. 1641 c.c.] e morte [art. 1640 c.c.] di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità [artt. 2163, 2169 c.c.]. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Art. 999 Codice Civile. Locazioni concluse dall'usufruttuario.

Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico [art. 2699 c.c.] o da scrittura privata di data certa [art. 2704 c.c.] anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto [artt. 1596, 1599 c.c.].

Art. 1000 Codice Civile. Riscossione di capitali.

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto [artt. 1250, 1254, 1265 c.c.], è necessario il concorso del titolare del credito [art. 1188 c.c.] e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti [art. 1260 c.c.].

Art. 1001 Codice Civile. Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto [art. 996 c.c.], salvo quanto è disposto dall'articolo 995.

Art. 1002 Codice Civile. Inventario e garanzia.

L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano [art. 982 c.c.].

Art. 1003 Codice Civile. Mancanza o insufficienza della garanzia.

Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto [art. 1002 c.c.], si osservano le disposizioni seguenti:

Art. 1004 Codice Civile. Spese a carico dell'usufruttuario.

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario [artt. 990, 997 c.c.].

Art. 1005 Codice Civile. Riparazioni straordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario [artt. 1004, 1006, 1150, 1576 c.c.].

Art. 1006 Codice Civile. Rifiuto del proprietario alle riparazioni.

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese [art. 1005 c.c.]. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato [art. 1011, 1152, 2756 c.c.].

Art. 1007 Codice Civile. Rovina parziale di edificio accessorio.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

Art. 1008 Codice Civile. Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario.

L'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito [art. 1025 c.c.].

Art. 1009 Codice Civile. Imposte e altri pesi a carico del proprietario.

Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario [art. 964 c.c.], ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse [art. 1284 c.c.] della somma pagata [artt. 983, 1005 c.c.].

Art. 1010 Codice Civile. Passività  gravanti su eredità  in usufrutto.

L'usufruttuario di un'eredità [art. 816 c.c.] o di una quota di eredità [art. 581 c.c.] è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata [art. 1009 c.c.].

Art. 1011 Codice Civile. Ritenzione per le somme anticipate.

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'articolo 1009 e dal secondo comma dell'articolo 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta [artt. 1006, 1152 c.c.].

Art. 1012 Codice Civile. Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù.

Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [artt. 1168, 1586 c.c.].

Art. 1013 Codice Civile. Spese per le liti.

Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 1014 Codice Civile. Estinzione dell'usufrutto.

Oltre quanto è stabilito dall'articolo 979 [art. 328 c.c.], l'usufrutto si estingue [art. 2651 c.c.]:

Art. 1015 Codice Civile. Abusi dell'usufruttuario.

L'usufrutto può anche cessare per l'abuso [art. 2814 c.c.] che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli [art. 981 c.c.] o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni [artt. 1004, 2814 c.c.].

Art. 1016 Codice Civile. Perimento parziale della cosa.

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce [art. 1014, n. 3 c.c.], l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane [art. 1018 c.c.].

Art. 1017 Codice Civile. Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi.

Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità [artt. 1019, 1020, 1128, 2742 c.c.] dovuta dal responsabile del danno.

Art. 1018 Codice Civile. Perimento dell'edificio.

Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali [art. 1016 c.c.].

Art. 1019 Codice Civile. Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario.

Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità [artt. 1017, 1020, 1128, 2742 c.c.] dovuta dall'assicuratore [art. 1901 c.c.].

Art. 1020 Codice Civile. Requisizione o espropriazione.

Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse [art. 834 c.c.], l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa [artt. 1017, 1019, 1128, 2742 c.c.].

Art. 1021 Codice Civile. Uso.

Chi ha il diritto d'uso [artt. 636, 1153, 1158, 2648, n. 2 c.c.] di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti [art. 821 c.c.] per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [artt. 1023, 1162, 1350, n. 4, 2643, n. 4 c.c.].

Art. 1022 Codice Civile. Abitazione.

Chi ha il diritto di abitazione [artt. 636, 1003, 1021, 1158, 1162, 1171, 1350, n. 4, 2643, n. 4, 2812 c.c.] di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [art. 1023 c.c.].

Art. 1023 Codice Civile. Ambito della famiglia.

1023. Ambito della famiglia.

Art. 1024 Codice Civile. Divieto di cessione.

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione [artt. 965, 980 c.c.].

Art. 1025 Codice Civile. Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.

Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie [art. 1004 c.c.] e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario [art. 1008 c.c.].

Art. 1026 Codice Civile. Applicabilità  delle norme sull'usufrutto.

Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione (1).