Art. 1003 Codice Civile. Mancanza o insufficienza della garanzia.

1003. Mancanza o insufficienza della garanzia.

Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto [art. 1002 c.c.], si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione [art. 1022 c.c.] una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria [art. 59 disp. att. c.c.];

il danaro è collocato a interesse;

i titoli al portatore [art. 2003 c.c.] si convertono in nominativi [art. 2021 c.c.] a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto [artt. 1999, 2025 c.c.], ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso [c.c. 996], il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.