Art. 1005 Codice Civile. Riparazioni straordinarie.

1005. Riparazioni straordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario [artt. 1004, 1006, 1150, 1576 c.c.].

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.

L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse [art. 1284 c.c.] delle somme spese per le riparazioni straordinarie [artt. 983, 1009 c.c.].