Art. 1069 Codice Civile. Opere sul fondo servente.

1069. Opere sul fondo servente.

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente [artt. 843, 1064, 1065, 1067 c.c.].

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge [art. 1030 c.c.].

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi [art. 1070 c.c.].