Art. 1027 Codice Civile. Contenuto del diritto.

La servitù prediale [art. 2812 c.c.] consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità [art. 1028 c.c.] di un altro fondo appartenente a diverso proprietario [artt. 853, 1072, 1350, n. 4, 2643, n. 4 c.c.].

Art. 1028 Codice Civile. Nozione dell'utilità .

L'utilità [art. 1027 c.c.] può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo [art. 1074 c.c.].

Art. 1029 Codice Civile. Servitù per vantaggio futuro.

È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

Art. 1030 Codice Civile. Prestazioni accessorie.

Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare [art. 1091 c.c.], salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti [art. 1069, 1070 c.c.].

Art. 1031 Codice Civile. Costituzione delle servitù.

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente [art. 1032 c.c.] o volontariamente [artt. 853, 1058 c.c.]. Possono anche essere costituite per usucapione [artt. 1061, 1158, 1162 c.c.] o per destinazione del padre di famiglia [art. 1062 c.c.].

Art. 1032 Codice Civile. Modi di costituzione.

Quando, in forza di legge [artt. 1033, 1043, 1044, 1047, 1049, 1050, 1051, 2742 c.c.], il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza [art. 1031 c.c.]. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge [artt. 853, 855, 2643, nn. 4 e 14, 2932 c.c.].

Art. 1033 Codice Civile. Obbligo di dare passaggio alle acque.

Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi [art. 1032 c.c.] alle acque [art. 1043 c.c.] di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali [artt. 1034, 1037 c.c.].

Art. 1034 Codice Civile. Apertura di nuovo acquedotto.

Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui [art. 1033 c.c.] deve costruire il necessario acquedotto [artt. 1038, 1041 c.c.], ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.

Art. 1035 Codice Civile. Attraversamento di acquedotti.

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

Art. 1036 Codice Civile. Attraversamento di fiumi o di strade.

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

Art. 1037 Codice Civile. Condizioni per la costituzione della servitù.

Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare [art. 1033 c.c.] che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

Art. 1038 Codice Civile. Indennità  per l'imposizione della servitù.

Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto [art. 1034 c.c.], chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità [art. 843 c.c.] per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare [art. 1032 c.c.].

Art. 1039 Codice Civile. Indennità  per il passaggio temporaneo.

Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Art. 1040 Codice Civile. Uso dell'acquedotto.

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.

Art. 1041 Codice Civile. Letto dell'acquedotto.

È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti [art. 1034 c.c.].

Art. 1042 Codice Civile. Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui.

Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione [art. 1158 c.c.].

Art. 1043 Codice Civile. Scarico coattivo.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo [art. 913 c.c.].

Art. 1044 Codice Civile. Bonifica.

Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale [artt. 858, 1032 c.c.], il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio [artt. 912, 913 c.c.].

Art. 1045 Codice Civile. Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

Art. 1046 Codice Civile. Norme per l'esecuzione delle opere.

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

Art. 1047 Codice Civile. Contenuto della servitù.

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno [artt. 910, 1032 c.c.].

Art. 1048 Codice Civile. Obblighi degli utenti.

Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.

Art. 1049 Codice Civile. Somministrazione di acqua a un edificio.

Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette [art. 1032 c.c.].

Art. 1050 Codice Civile. Somministrazione di acqua a un fondo.

Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale [art. 1032 c.c.].

Art. 1051 Codice Civile. Passaggio coattivo.

Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo [artt. 843, 1032, 1055 c.c.].

Art. 1052 Codice Civile. Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.

Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.

Art. 1053 Codice Civile. Indennità .

Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio [artt. 843, 1054 c.c.].

Art. 1054 Codice Civile. Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.

Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità [artt. 841, 1053 c.c.].

Art. 1055 Codice Civile. Cessazione dell'interclusione.

Se il passaggio cessa di essere necessario [art. 1051 c.c.], può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.

Art. 1056 Codice Civile. Passaggio di condutture elettriche.

Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [art. 714, 715, 716 c.n.].

Art. 1057 Codice Civile. Passaggio di vie funicolari.

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

Art. 1058 Codice Civile. Modi di costituzione.

Le servitù prediali possono essere costituite per contratto [artt. 1031, 1321, 1350, n. 4, 2643, n. 4 c.c. o per testamento [artt. 587, 649, 2648 c.c.].

Art. 1059 Codice Civile. Servitù concessa da uno dei comproprietari.

La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente [artt. 1073, 1108 c.c.].

Art. 1060 Codice Civile. Servitù costituite dal nudo proprietario.

Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù [art. 981 c.c.] che non pregiudicano il diritto di usufrutto [art. 978 c.c.].

Art. 1061 Codice Civile. Servitù non apparenti.

Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione [artt. 1031, 1158 c.c.] o per destinazione del padre di famiglia [art. 1062 c.c.].

Art. 1062 Codice Civile. Destinazione del padre di famiglia.

La destinazione del padre di famiglia [artt. 1031, 1061 c.c.] ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Art. 1063 Codice Civile. Norme regolatrici.

L'estensione e l'esercizio delle servitù [art. 1032 c.c.] sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

Art. 1064 Codice Civile. Estensione del diritto di servitù.

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Art. 1065 Codice Civile. Esercizio conforme al titolo o al possesso.

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso [artt. 1075, 1076 c.c.]. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente [artt. 1067, 1069 c.c.].

Art. 1066 Codice Civile. Possesso delle servitù.

Nelle questioni di possesso delle servitù [art. 1140 c.c.] si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.

Art. 1067 Codice Civile. Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [artt. 1065, 1069 c.c.].

Art. 1068 Codice Civile. Trasferimento della servitù in luogo diverso.

Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Art. 1069 Codice Civile. Opere sul fondo servente.

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente [artt. 843, 1064, 1065, 1067 c.c.].

Art. 1070 Codice Civile. Abbandono del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù [artt. 1030, 1069 c.c.], può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [artt. 1104, 1350, n. 5, 2643, n. 5 c.c.].

Art. 1071 Codice Civile. Divisione del fondo dominante o del fondo servente.

Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Art. 1072 Codice Civile. Estinzione per confusione.

La servitù si estingue quando in una sola persona [art. 1027 c.c.] si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente [artt. 1014, n. 2, 1062, 1253, 2862 c.c.].

Art. 1073 Codice Civile. Estinzione per prescrizione.

La servitù si estingue per prescrizione [art. 2946 c.c.] quando non se ne usa per venti anni [artt. 954, 970, 1014, n. 1, 1158, 1166, 2651, 2934 c.c.].

Art. 1074 Codice Civile. Impossibilità  di uso e mancanza di utilità .

L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

Art. 1075 Codice Civile. Esercizio limitato della servitù.

La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero [artt. 1063, 1065 c.c.].

Art. 1076 Codice Civile. Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso.

L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione [artt. 1063, 1065, 1073 c.c.].

Art. 1077 Codice Civile. Servitù costituite sul fondo enfiteutico.

Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine [artt. 958, 959 c.c.], per prescrizione [art. 970 c.c.] o per devoluzione [artt. 972, 973 c.c.].

Art. 1078 Codice Civile. Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto.

Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi [art. 975 c.c.]. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale [art. 184 c.c.].

Art. 1079 Codice Civile. Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.

Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio [art. 949, 1012 c.c.] e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative [artt. 1168, 1170, 1172 c.c.]. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni [art. 2653, n. 1, 2933 c.c.; art. 15 c.p.c.].

Art. 1080 Codice Civile. Presa d'acqua continua.

Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante [art. 1084 c.c.].

Art. 1081 Codice Civile. Modulo d'acqua.

Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo [art. 1083 c.c.].

Art. 1082 Codice Civile. Forma della bocca e dell'edificio derivatore.

Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti.

Art. 1083 Codice Civile. Determinazione della quantità  di acqua.

Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso [art. 1081 c.c.].

Art. 1084 Codice Civile. Norme regolatrici della servitù.

Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua [art. 1080 c.c.], quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.

Art. 1085 Codice Civile. Tempo d'esercizio della servitù.

Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.

Art. 1086 Codice Civile. Distribuzione per ruota.

Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno [art. 1087 c.c.].

Art. 1087 Codice Civile. Acque sorgenti o sfuggite.

Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno [art. 1086 c.c.].

Art. 1088 Codice Civile. Variazione del turno tra gli utenti.

Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.

Art. 1089 Codice Civile. Acqua impiegata come forza motrice.

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

Art. 1090 Codice Civile. Manutenzione del canale.

Nella servitù di presa o di condotta d'acqua [art. 1080 c.c.], quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante [art. 916 c.c.].

Art. 1091 Codice Civile. Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua.

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate [art. 1030 c.c.].

Art. 1092 Codice Civile. Deficienza dell'acqua.

La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.

Art. 1093 Codice Civile. Riduzione della servitù.

Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.

Art. 1094 Codice Civile. Servitù attiva degli scoli.

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione [artt. 909, 913, 1098 c.c.].

Art. 1095 Codice Civile. Usucapione della servitù attiva degli scoli.

Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione [art. 1158 c.c.] comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo [art. 1061 c.c.].

Art. 1096 Codice Civile. Diritti del proprietario del fondo servente.

La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.

Art. 1097 Codice Civile. Diritto agli avanzi d'acqua.

Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta [art. 1098 c.c.].

Art. 1098 Codice Civile. Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua [artt. 910, 1094, 1097 c.c.] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

Art. 1099 Codice Civile. Sostituzione di acqua viva.

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze [art. 912 c.c.].