Art. 1102 Codice Civile. Uso della cosa comune.

1102. Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto [artt. 1073, 2256 c.c.]. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa [art. 1103 c.c.].

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso [artt. 714, 1164 c.c.].