Art. 1105 Codice Civile. Amministrazione.
1105. Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune [artt. 1101, 2257 c.c.].
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [artt. 918, 920 c.c.].
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria [art. 899 c.c.]. Questa provvede in camera di consiglio [art. 737 c.p.c.] e può anche nominare un amministratore [artt. 261, 872 c.n.].