Art. 1123 Codice Civile. Ripartizione delle spese.

1123. Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio [art. 882, 1117, 1122 c.c.], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni [c.c. 1120] deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno [art. 1101 c.c.], salvo diversa convenzione [artt. 1118, 1130, n. 3, 1134, 1135, n. 2, 1138 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.].

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale [art. 1124 c.c.], cortili, lastrici solari [art. 1126 c.c.], opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.