Art. 1153 Codice Civile. Effetti dell'acquisto del possesso.
1153. Effetti dell'acquisto del possesso.
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà [art. 922 c.c.] mediante il possesso [art. 948, 1994, 2920 c.c.], purché sia in buona fede [artt. 1147, 1154, 1155, 1415 c.c.] al momento della consegna [art. 1706 c.c.] e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà [artt. 563, 1155, 1161, 1192, 1599 c.c.].
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente [artt. 2747, 2764, 2913 c.c.].
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto [art. 978 c.c.], di uso [art. 1021 c.c.] e di pegno [art. 2784 c.c.].