Art. 1140 Codice Civile. Possesso.

Il possesso [art. 22 preleggi] è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale [artt. 1066, 1158 c.c.].

Art. 1141 Codice Civile. Mutamento della detenzione in possesso.

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione [art. 1168 c.c.].

Art. 1142 Codice Civile. Presunzione di possesso intermedio.

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Art. 1143 Codice Civile. Presunzione di possesso anteriore.

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Art. 1144 Codice Civile. Atti di tolleranza.

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Art. 1145 Codice Civile. Possesso di cose fuori commercio.

Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto [artt. 823, 828, 2934 c.c.].

Art. 1146 Codice Civile. Successione nel possesso. Accessione del possesso.

Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione [artt. 456, 460, 1141 c.c.].

Art. 1147 Codice Civile. Possesso di buona fede.

E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto [artt. 534, 535, 1148, 1150, 1152, 1153, 1155, 1159, 1160, 1161, 1162, 1189, 1415, 1445, 1599, 1994, 2756 c.c.].

Art. 1148 Codice Civile. Acquisto dei frutti.

Il possessore di buona fede [art. 1147 c.c.] fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale [art. 55 c.c.] e i frutti civili [art. 820 c.c.] maturati fino allo stesso giorno [artt. 56, 71, 535, 1149, 1150, 1361 c.c.]. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale [c.c. 561, 807] e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia [artt. 329, 821, 1176, 2033 c.c.].

Art. 1149 Codice Civile. Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti [art. 820 c.c.] indebitamente percepiti [artt. 1148, 1150, 1152 c.c.] ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'articolo 821 [artt. 535, 1282 c.c.].

Art. 1150 Codice Civile. Riparazioni, miglioramenti e addizioni.

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie [artt. 1005, 1479 c.c.].

Art. 1151 Codice Civile. Pagamento delle indennitą .

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie [artt. 985, 1179 c.c.; art. 119 c.p.c.].

Art. 1152 Codice Civile. Ritenzione a favore del possessore di buona fede.

Il possessore di buona fede [art. 1147 c.c.] può ritenere la cosa [art. 748 c.c.] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute [artt. 1149, 1150, 2864 c.c.], purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [artt. 1006, 1011, 1502, 2756 c.c.].

Art. 1153 Codice Civile. Effetti dell'acquisto del possesso.

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà [art. 922 c.c.] mediante il possesso [art. 948, 1994, 2920 c.c.], purché sia in buona fede [artt. 1147, 1154, 1155, 1415 c.c.] al momento della consegna [art. 1706 c.c.] e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà [artt. 563, 1155, 1161, 1192, 1599 c.c.].

Art. 1154 Codice Civile. Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa.

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa [art. 1153 c.c.] non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155 Codice Civile. Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [art. 1147 c.c.] è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [artt. 922, 1153, 1265, 1380 c.c.].

Art. 1156 Codice Civile. Universalitą  di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili [art. 816 c.c.] e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [artt. 815, 1162, 2683 c.c.; artt. 146, 753 c.n.].

Art. 1157 Codice Civile. Possesso di titoli di credito.

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Art. 1158 Codice Civile. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. (1)

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [artt. 957, 958, 1021, 1022, 1031 c.c.] sui beni medesimi [art. 158, 252 disp. att. c.c.] si acquistano [artt. 922, 948, 1014, n. 1, 1042, 1061, 1073, 1164, 1422 c.c.] in virtù del possesso [art. 1140, 1163 c.c.] continuato per venti anni [artt. 66, 71, 73, 192, 533, 714, 1159, 1166, 2651 c.c.].

Art. 1159 Codice Civile. Usucapione decennale.

Colui che acquista in buona fede [art. 1147 c.c.] da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà [art. 922 c.c.] e che sia stato debitamente trascritto [art. 2643, n. 1 c.c.], ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione [art. 1158 c.c.].

Art. 1159 bis Codice Civile. Usucapione speciale per la piccola proprietą  rurale.

1159-bis. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

Art. 1160 Codice Civile. Usucapione delle universalitą  di mobili.

L'usucapione di un'universalità di mobili [art. 816 c.c.] o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

Art. 1161 Codice Civile. Usucapione dei beni mobili.

In mancanza di titolo idoneo [art. 922 c.c.], la proprietà dei beni mobili [art. 1153 c.c.] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede [art. 1147 c.c.].

Art. 1162 Codice Civile. Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.

1162. Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.

Art. 1163 Codice Civile. Vizi del possesso.

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione [artt. 1158, 1160, 1161, 1162, 1170 c.c.] se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Art. 1164 Codice Civile. Interversione del possesso.

Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui [art. 1102 c.c.] non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario [artt. 1095, 1141 c.c.]. Il tempo necessario per l'usucapione [art. 1158, 2653, n. 5 c.c.] decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

Art. 1165 Codice Civile. Applicazione di norme sulla prescrizione.

Le disposizioni generali sulla prescrizione [art. 2934 c.c.], quelle relative alle cause di sospensione [artt. 2941, 2942 c.c.] e d'interruzione [artt. 1167, 2653, n. 5, 2943 c.c.] e al computo dei termini [artt. 2962, 2963 c.c.] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Art. 1166 Codice Civile. Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.

Nell'usucapione ventennale [artt. 1073, 1158, 1161 c.c.] non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l'impedimento derivante da condizione o da termine [art. 2935 c.c.], né le cause di sospensione indicate dall'articolo 2942.

Art. 1167 Codice Civile. Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.

L'usucapione è interrotta [art. 1165 c.c.] quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [art. 2945 c.c.].

Art. 1168 Codice Civile. Azione di reintegrazione.

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso [artt. 374, n. 5, 1012, 1145, 2789 c.c.] può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [artt. 460, 823, 1079, 1165, 1246, nn. 1 e 2, 1585, 1588 c.c.].

Art. 1169 Codice Civile. Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio.

La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.

Art. 1170 Codice Civile. Azione di manutenzione.

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile [art. 1079 c.c.] o di un'universalità di mobili [art. 816 c.c.] può, entro l'anno dalla turbativa [art. 1168 c.c.], chiedere la manutenzione del possesso medesimo [art. 1145 c.c.; art. 703 c.p.c.].