Art. 1182 Codice Civile. Luogo dell'adempimento.

1182. Luogo dell'adempimento.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [art. 1774 c.c.] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [artt. 1510, 1590 c.c.].

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [art. 43 c.c.] che il creditore ha al tempo della scadenza [artt. 1498, 1834, 1843 c.c.]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione [art. 1209 c.c.] e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [art. 1219, n. 3 c.c.].

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [artt. 1208, n. 6, 1245, 1278 c.c.].