Art. 1173 Codice Civile. Fonti delle obbligazioni.

Le obbligazioni derivano da contratto [art. 1321 c.c.], da fatto illecito [art. 2043 c.c.], o da ogni altro atto [artt. 662, 1987 c.c.] o fatto [art. 1890 c.c.] idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico [artt. 433, 2028, 2033 c.c.].

Art. 1174 Codice Civile. Carattere patrimoniale della prestazione.

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [artt. 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464 c.c.], anche non patrimoniale, del creditore.

Art. 1175 Codice Civile. Comportamento secondo correttezza.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa], [artt. 1206, 1227, 1337, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 2598, n. 3 c.c.] (1).

Art. 1176 Codice Civile. Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia [artt. 382, 703, 1001, 1148, 1218, 1341, 1587, 1710, 1768, 1804, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2392, 2407 c.c.].

Art. 1177 Codice Civile. Obbligazione di custodire.

L'obbligazione di consegnare [artt. 1476, 1575 c.c.] una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [art. 1477 c.c.].

Art. 1178 Codice Civile. Obbligazione generica.

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [artt. 664, 1179, 1378, 1465 c.c.].

Art. 1179 Codice Civile. Obbligo di garanzia.

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [artt. 2784, 2808 c.c.] o personale [artt. 1936, 1943 c.c.], ovvero altra sufficiente cautela [artt. 295, 492, 502, 515, 707, 784, 985, 1002, 1151, 1172, 1200, 1461, 1936, 2784 c.c.].

Art. 1180 Codice Civile. Adempimento del terzo.

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [artt. 1203, n. 3, 1208, n. 2, 1406, 1717 c.c.], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [artt. 1201, 1656 c.c.].

Art. 1181 Codice Civile. Adempimento parziale.

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale [art. 1384, 1464 c.c.] anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [artt. 1208, n. 3, 1258, 1285, 1314, 1384 c.c.].

Art. 1182 Codice Civile. Luogo dell'adempimento.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [art. 1774 c.c.] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

Art. 1183 Codice Civile. Tempo dell'adempimento.

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente [artt. 1219, 1771 c.c.]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [artt. 650, 1331, 1810 c.c.].

Art. 1184 Codice Civile. Termine.

Se per l'adempimento è fissato un termine [artt. 475, 520, 637, 1187, 1219, 1231, 1347 c.c.], questo si presume a favore del debitore [artt. 1186, 1371, 1771 c.c.], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [artt. 1185, 1208, n. 4 c.c.] o di entrambi [artt. 1457, 1563, 1816 c.c.].

Art. 1185 Codice Civile. Pendenza del termine.

Il creditore non può [art. 506 c.c.] esigere la prestazione prima della scadenza [art. 1206 c.c.], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [art. 1184, 1219 c.c.].

Art. 1186 Codice Civile. Decadenza dal termine.

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [artt. 506, 1184 c.c.], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente [art. 1868 c.c.] o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [artt. 2743, 2813 c.c.] o non ha dato le garanzie che aveva promesse [artt. 1274, 1313, 1461, 1819, 1822, 1844, 1850, 1867, 1877, 2743 c.c.; art. 625 c.n.]..

Art. 1187 Codice Civile. Computo del termine.

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963 [art. 1184 c.c.] (1).

Art. 1188 Codice Civile. Destinatario del pagamento.

Il pagamento [artt. 1196, 1199, 1200 c.c.] deve essere fatto al creditore [artt. 1000, 1190 c.c.] o al suo rappresentante [art. 1387 c.c.], ovvero alla persona indicata dal creditore [art. 1269 c.c.] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [artt. 1189, 1208, n. 1, 2883 c.c.].

Art. 1189 Codice Civile. Pagamento al creditore apparente.

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede [artt. 1147, 1188, 1264, 1415, 1992, 2559 c.c.].

Art. 1190 Codice Civile. Pagamento al creditore incapace.

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo [artt. 316, 320, 357, 374, 394, 424, 427, 1208, n. 1 c.c.] non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace [artt. 428, 1188, 1191, 1443, 1950, 2039 c.c.].

Art. 1191 Codice Civile. Pagamento eseguito da un incapace.

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [artt. 1190, 1208, 1442, 1933, 1950, 2034 c.c.].

Art. 1192 Codice Civile. Pagamento eseguito con cose altrui.

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Art. 1193 Codice Civile. Imputazione del pagamento.

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

Art. 1194 Codice Civile. Imputazione del pagamento agli interessi.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore [artt. 1193, 1960 c.c.].

Art. 1195 Codice Civile. Quietanza con imputazione.

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza [art. 1199 c.c.] nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa [art. 1193 c.c.], se non vi è stato dolo [artt. 1439, 1440 c.c.] o sorpresa da parte del creditore [art. 2726 c.c.].

Art. 1196 Codice Civile. Spese del pagamento.

Le spese del pagamento sono a carico del debitore [artt. 204, 672, 1215, 1245, 1475, 1774 c.c.].

Art. 1197 Codice Civile. Prestazione in luogo dell'adempimento.

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta [art. 1320 c.c.]. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Art. 1198 Codice Civile. Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito [artt. 1260, 1261 c.c.], l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti [art. 2928 c.c.].

Art. 1199 Codice Civile. Diritto del debitore alla quietanza.

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [artt. 1188, 1202, n. 1 c.c.] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [artt. 2704, 2726 c.c.].

Art. 1200 Codice Civile. Liberazione delle garanzie.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento [art. 1188 c.c.] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali [art. 2784 c.c.] date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [artt. 1208, 1210 c.c.].

Art. 1201 Codice Civile. Surrogazione per volontą  del creditore.

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [art. 1180 c.c.], può [art. 1202 c.c.] surrogarlo nei propri diritti [artt. 754, 756, 2843 c.c.]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1202 Codice Civile. Surrogazione per volontą  del debitore.

Il debitore, che prende a mutuo [art. 1813 c.c.] una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore [art. 1201 c.c.], anche senza il consenso di questo.

Art. 1203 Codice Civile. Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

Art. 1204 Codice Civile. Terzi garanti.

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Art. 1205 Codice Civile. Surrogazione parziale.

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

Art. 1206 Codice Civile. Condizioni.

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [art. 1185 c.c.] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione [art. 1175 c.c.].

Art. 1207 Codice Civile. Effetti.

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore [artt. 1256, 1673 c.c.]. Non sono più dovuti gli interessi [art. 1282 c.c.] né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Art. 1208 Codice Civile. Requisiti per la validitą  dell'offerta.

Affinché l'offerta sia valida è necessario [artt. 1220, 1503 c.c.]:

Art. 1209 Codice Civile. Offerta reale e offerta per intimazione.

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [art. 1277 c.c.], titoli di credito [art. 1992 c.c.], ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore [art. 1208 c.c.], l'offerta deve essere reale [art. 1211 c.c.; art. 126 c.p.c.].

Art. 1210 Codice Civile. Facoltą  di deposito e suoi effetti liberatori. (1)

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione [art. 1209 c.c.], il debitore può eseguire il deposito [art. 1514 c.c.].

Art. 1211 Codice Civile. Cose deperibili o di dispendiosa custodia.

1211. Cose deperibili o di dispendiosa custodia.

Art. 1212 Codice Civile. Requisiti del deposito.

Per la validità del deposito è necessario:

Art. 1213 Codice Civile. Ritiro del deposito.

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato [art. 1210 c.c.].

Art. 1214 Codice Civile. Offerta secondo gli usi e deposito.

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209 [artt. 1217, 1517 c.c.], gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [art. 1220 c.c.].

Art. 1215 Codice Civile. Spese.

Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore [artt. 1196, 1210 c.c.].

Art. 1216 Codice Civile. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209.

Art. 1217 Codice Civile. Obbligazioni di fare.

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere [art. 1209 c.c.] la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

Art. 1218 Codice Civile. Responsabilitą  del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione [art. 1382 c.c.] dovuta [art. 1453 c.c.] è tenuto al risarcimento del danno [artt. 1192, 1197, 1223 c.c.], se non prova [artt. 1673, 1681, 1784, 1787, 1805, 2697 c.c.] che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [artt. 1176, 1221, 1223, 1229, 1256, 1257, 1337, 1557, 1588, 1673, 1681, 1693, 1821, 2037, 2175 c.c.] (1).

Art. 1219 Codice Civile. Costituzione in mora.

Il debitore [artt. 1220, 2943 c.c.] è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [artt. 445, 497, 1282, 1308 c.c.] (1).

Art. 1220 Codice Civile. Offerta non formale.

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta [artt. 1208, 1460 c.c.], anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo [artt. 1206, 1214 c.c.], a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo [artt. 1181, 1222 c.c.].

Art. 1221 Codice Civile. Effetti della mora sul rischio.

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [artt. 673, 1218, 1256 c.c.], se non prova [art. 2697 c.c.] che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [art. 1805 c.c.].

Art. 1222 Codice Civile. Inadempimento di obbligazioni negative.

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare [artt. 1219, 1220 c.c.]; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento [art. 1218 c.c.].

Art. 1223 Codice Civile. Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento [artt. 1480, 1483 c.c.] o per il ritardo [art. 1218 c.c.] deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [art. 1518 c.c.], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [artt. 1382, 1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526, 1662, 1696, 1905, 2057, 2058, 2059 c.c.].

Art. 1224 Codice Civile. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.

1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.

Art. 1225 Codice Civile. Prevedibilitą  del danno.

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Art. 1226 Codice Civile. Valutazione equitativa del danno.

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 1227 Codice Civile. Concorso del fatto colposo del creditore.

Se il fatto colposo [art. 2043 c.c.] del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate [art. 1914 c.c.].

Art. 1228 Codice Civile. Responsabilitą  per fatto degli ausiliari.

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [artt. 1229, 1717, 1784, n. 1, 2049 c.c.].

Art. 1229 Codice Civile. Clausole di esonero da responsabilitą .

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave [artt. 1218, 1341, 1480, 1579, 1580, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900, 1917, 2043, 2093 c.c.].

Art. 1230 Codice Civile. Novazione oggettiva.

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria [art. 1234 c.c.] una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [artt. 1173, 1246, 1256, 1300, 1320 c.c.].

Art. 1231 Codice Civile. Modalitą  che non importano novazione.

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine [art. 1184 c.c.] e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione [artt. 1230, 1823 c.c.].

Art. 1232 Codice Civile. Privilegi, pegno e ipoteche.

I privilegi [art. 2745 c.c.], il pegno [art. 2784 c.c.] e le ipoteche [art. 2808 c.c.] del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [artt. 1233, 1275, 2878 c.c.].

Art. 1233 Codice Civile. Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali.

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido [art. 1292 c.c.] con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione [artt. 1232, 1300 c.c.].

Art. 1234 Codice Civile. Inefficacia della novazione.

La novazione è senza effetto, se non esisteva [art. 1418 c.c.] l'obbligazione originaria [art. 1230 c.c.].

Art. 1235 Codice Civile. Novazione soggettiva.

Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato [art. 1230 c..c], si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [art. 1268 c.c.].

Art. 1236 Codice Civile. Dichiarazione di remissione del debito.

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito [artt. 1301, 1320 c.c.] estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [art. 1334 c.c.], salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare [artt. 1333, 2113, 2726 c.c.].

Art. 1237 Codice Civile. Restituzione volontaria del titolo.

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione [art. 2726 c.c.] anche rispetto ai condebitori in solido [artt. 658, 1292, 1301 c.c.].

Art. 1238 Codice Civile. Rinunzia alle garanzie.

La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 1239 Codice Civile. Fideiussori.

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori [art. 1936 c.c.].

Art. 1240 Codice Civile. Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo.

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo [art. 1238 c.c.] deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Art. 1241 Codice Civile. Estinzione per compensazione.

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti [artt. 1302, 1320, 1930, 1931 c.c.], secondo le norme degli articoli che seguono [artt. 1242, 1252, 1853 c.c.; art. 92 c.p.c.].

Art. 1242 Codice Civile. Effetti della compensazione.

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.

Art. 1243 Codice Civile. Compensazione legale e giudiziale.

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili [artt. 1244, 1824 c.c.].

Art. 1244 Codice Civile. Dilazione.

La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

Art. 1245 Codice Civile. Debiti non pagabili nello stesso luogo.

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento [artt. 1182, 1196 c.c.].

Art. 1246 Codice Civile. Casi in cui la compensazione non si verifica.

La compensazione si verifica qualunque sia il titolo [artt. 1230, 1256, 1325, n. 2 c.c.] dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi [artt. 1252, 1824 c.c.]:

Art. 1247 Codice Civile. Compensazione opposta da terzi garanti.

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale [artt. 1239, 1936, 1939, 1945 c.c.].

Art. 1248 Codice Civile. Inopponibilitą  della compensazione.

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo [art. 1260 c.c.], non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente [artt. 1272, 2805 c.c.].

Art. 1249 Codice Civile. Compensazione di pił debiti.

Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1193 [art. 1246 c.c.].

Art. 1250 Codice Civile. Compensazione rispetto ai terzi.

La compensazione non si verifica [art. 1830 c..c] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [art. 1000 c.c.] o di pegno [artt. 1254, 2800 c.c.] su uno dei crediti [artt. 1251, 2917 c.c.].

Art. 1251 Codice Civile. Garanzie annesse al credito.

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione [art. 1243 c.c.] non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi [artt. 1213, 1276 c.c.].

Art. 1252 Codice Civile. Compensazione volontaria.

Per volontà delle parti può aver luogo compensazione [art. 1241 c.c.] anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti [artt. 1243, 1246 c.c.].

Art. 1253 Codice Civile. Effetti della confusione.

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue [artt. 1014, n. 2, 1072, 1303, 1779 c.c.], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati [artt. 1239, 1247, 1255, 1320, 1939, 1945 c.c.].

Art. 1254 Codice Civile. Confusione rispetto ai terzi.

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [art. 1000 c.c.] o di pegno [art. 2800 c.c.] sul credito [art. 1250 c.c.].

Art. 1255 Codice Civile. Riunione delle qualitą  di fideiussore e di debitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita [art. 1945 c.c.], purché il creditore vi abbia interesse [artt. 1174, 1253, 1421, 1936 c.c.].

Art. 1256 Codice Civile. Impossibilitą  definitiva e impossibilitą  temporanea.

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [artt. 673, 1207, 1218, 1221, 1288, 1289, 1463, 1588, 1780, 1818, 2037 c.c.].

Art. 1257 Codice Civile. Smarrimento di cosa determinata.

La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita [art. 1221 c.c.] senza che possa esserne provato il perimento [artt. 927, 1218 c.c.].

Art. 1258 Codice Civile. Impossibilitą  parziale.

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile [artt. 994, 995, 996, 1464, 2175 c.c.].

Art. 1259 Codice Civile. Subingresso del creditore nei diritti del debitore.

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [art. 1256 c.c.], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore [artt. 673, 1203, n. 5 c.c.] in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento [artt. 1780, 2742 c.c.].

Art. 1260 Codice Civile. Cedibilitą  dei crediti.

Il creditore può trasferire a titolo oneroso [art. 1266 c.c.] o gratuito il suo credito [artt. 1198, 1889, 2559 c.c.], anche senza il consenso del debitore [artt. 1264, 1375, 1379, 2015 c.c.], purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [artt. 323, 378, 447, 1261, 1471 c.c.].

Art. 1261 Codice Civile. Divieti di cessione.

I magistrati dell'ordine giudiziario [art. 1471 c.c.], i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori (1), i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari [art. 1260 c.c.] di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

Art. 1262 Codice Civile. Documenti probatori del credito.

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso [art. 1477 c.c.].

Art. 1263 Codice Civile. Accessori del credito.

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [art. 2745 c.c.], con le garanzie personali [art. 1936 c.c.] e reali [art. 2784 c.c.] e con gli altri accessori [art. 2843 c.c.] (1).

Art. 1264 Codice Civile. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata [artt. 967, 1248, 1407, 2914, n. 2 c.c.].

Art. 1265 Codice Civile. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore [art. 1380 c.c.], o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa [art. 2704 c.c.], ancorché essa sia di data posteriore [artt. 1155, 1248, 1605, 2559 c.c.].

Art. 1266 Codice Civile. Obbligo di garanzia del cedente.

Quando la cessione è a titolo oneroso [art. 1260 c.c.], il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione [art. 1410 c.c.]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio [art. 1487 c.c.].

Art. 1267 Codice Civile. Garanzia della solvenza del debitore.

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia [artt. 760, 1408, 1829, 1858 c.c.]. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno (2). Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto [art. 1410 c.c.].

Art. 1268 Codice Civile. Delegazione cumulativa.

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente [artt. 1230, 1272, 1273, 1300, 1937 c.c.] di liberarlo [artt. 1236, 1274, 1294 c.c.].

Art. 1269 Codice Civile. Delegazione di pagamento.

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo [art. 1272 c.c.], questi può obbligarsi verso il creditore [art. 1274 c.c.], salvo che il debitore l'abbia vietato.

Art. 1270 Codice Civile. Estinzione della delegazione.

Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo [artt. 1275, 1723 c.c.].

Art. 1271 Codice Civile. Eccezioni opponibili dal delegato.

Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.

Art. 1272 Codice Civile. Espromissione.

Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido [art. 1292 c.c.] col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo [artt. 1230, 1268, 1269, 1273, 1275, 1937 c.c.].