Art. 1188 Codice Civile. Destinatario del pagamento.

1188. Destinatario del pagamento.

Il pagamento [artt. 1196, 1199, 1200 c.c.] deve essere fatto al creditore [artt. 1000, 1190 c.c.] o al suo rappresentante [art. 1387 c.c.], ovvero alla persona indicata dal creditore [art. 1269 c.c.] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [artt. 1189, 1208, n. 1, 2883 c.c.].

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [art. 1399 c.c.] o se ne ha approfittato.