Art. 119 Codice Civile. Interdizione.

119. Interdizione.

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente [c.c. 85, 414] può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [art. 125 c.c.] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato [art. 324 c.p.c.], ovvero se l'interdizione [art. 421 c.c.] è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio [art. 427 c.c.]. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione [art. 429 c.c.], anche dalla persona che era interdetta [art. 120 c.c.].

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno (1).

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(1) Art. così sostituito dall'art. 14, L. 19 maggio 1975, n. 151.