Art. 79 Codice Civile. Effetti.

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento [art. 80, 81 c.c.].

Art. 80 Codice Civile. Restituzione dei doni.

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto [art.. 79, 785, 2058 c.c.].

Art. 81 Codice Civile. Risarcimento dei danni.

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico [art. 2699 c.c.] o per scrittura privata [art. 2702 c.c.] da una persona maggiore di età [art. 2 c.c.] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione [art. 96 c.c.], obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla [art. 79 c.c.] a risarcire il danno [art. 1223 c.c.] cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa [art. 1337 c.c.]. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti [art. 2056 c.c.] (1).

Art. 82 Codice Civile. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia (1).

Art. 83 Codice Civile. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio (1).

Art. 84 Codice Civile. Etą .

I minori di età [art. 2 c.c.] non possono contrarre matrimonio [art. 117 c.c.].

Art. 85 Codice Civile. Interdizione per inferimitą  di mente.

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente [artt.102, 116 , 119, 414 c.c.].

Art. 86 Codice Civile. Libertą  di stato.

86. Libertà di stato.

Art. 87 Codice Civile. Parentela, affinitą , adozione e affiliazione.

87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione.

Art. 88 Codice Civile. Delitto.

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra [artt. 116, 117 c.c.; artt. 56, 575 c.p.].

Art. 89 Codice Civile. Divieto temporaneo di nuove nozze.

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [art. 149 c.c.], dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi (1).

Art. 90 Codice Civile. Assistenza del minore.

Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale [art. 38 disp. att. c.c.] o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono [art. 165 c.c.], un curatore speciale che assista il minore [art. 2 c.c.] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [art. 159 c.c.] (1).

Art. 91 Codice Civile. Diversitą  di razza o di nazionalitą .

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Art. 92 Codice Civile. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.

[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale.

Art. 93 Codice Civile. Pubblicazione.

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile [c.c. 100, 101, 115 , 116, 134, 135].

Art. 94 Codice Civile. Luogo della pubblicazione.

La pubblicazione deve essere richiesta [c.c. 96] all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [c.c. 43, 106] (1).

Art. 95 Codice Civile. Durata della pubblicazione.

[L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive [c.c. 100, 101, 115, 138] (1).

Art. 96 Codice Civile. Richiesta della pubblicazione.

La richiesta della pubblicazione [art. 94 c.c.] deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico [artt. 115, 135 c.c.].

Art. 97 Codice Civile. Documenti per la pubblicazione.

[Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi [art. 86 c.c.] (1).

Art. 98 Codice Civile. Rifiuto della pubblicazione.

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [artt. 112, 136, 138 c.x.].

Art. 99 Codice Civile. Termine per la celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione [artt. 95, 109, 138 c.c.].

Art. 100 Codice Civile. Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

Il tribunale [art. 38 disp. att. c.c.], su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [c.c. 95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Art. 101 Codice Civile. Matrimonio in imminente pericolo di vita.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [art. 93 c.c.] e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [artt. 86, 87, nn. 1, 2 e 4, 88 c.c.].

Art. 102 Codice Civile. Persone che possono fare opposizione.

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado [c.c. 76] possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione [art. 104 c.c.].

Art. 103 Codice Civile. Atto di opposizione.

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio [c.c. 47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Art. 104 Codice Civile. Effetti dell'opposizione.

[L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà [c.c. 102], per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] sia rimossa l'opposizione] (1).

Art. 105 Codice Civile. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

[Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale] (1).

Art. 106 Codice Civile. Luogo della celebrazione.

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale [art. 110 c.c.] davanti all'ufficiale dello stato civile [artt. 113, 136 c.c.] al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [artt. 94, 109, 137, 138 c.c.; art. 116 disp. att. c.c.].

Art. 107 Codice Civile. Forma della celebrazione.

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [artt. 110, 137 c.c.; art. 116 disp. att. c.c.], anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [art. 111 c.c.], l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Art. 108 Codice Civile. Inapponibilitą  di termini e condizioni.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [art. 1184 c.c.] né a condizione [art. 1353 c.c.].

Art. 109 Codice Civile. Celebrazione in un comune diverso.

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

Art. 110 Codice Civile. Celebrazione fuori della casa comunale.

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale [art. 106 c.c.], l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107 [art. 137 c.c.].

Art. 111 Codice Civile. Celebrazione per procura.

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura [art. 287 c.c.].

Art. 112 Codice Civile. Rifiuto della celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [artt. 84, 93 c.c.].

Art. 113 Codice Civile. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [art. 116 disp. att. c.c.].

Art. 114 Codice Civile. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Art. 115 Codice Civile. Matrimonio del cittadino all'estero.

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [art. 84 c.c.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite [art. 17 preleggi].

Art. 116 Codice Civile. Matrimonio dello straniero nella Repubblica.

116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica (1).

Art. 117 Codice Civile. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale [artt. 124, 125, 127, 128, 785, 2908 c.c.; art. 100 c.p.c.].

Art. 118 Codice Civile. Difetto di etą .

[Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età [art. 2964 c.c.].

Art. 119 Codice Civile. Interdizione.

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente [c.c. 85, 414] può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [art. 125 c.c.] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato [art. 324 c.p.c.], ovvero se l'interdizione [art. 421 c.c.] è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio [art. 427 c.c.]. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione [art. 429 c.c.], anche dalla persona che era interdetta [art. 120 c.c.].

Art. 120 Codice Civile. Incapacitą  di intendere o di volere.

Il matrimonio può essere impugnato [art. 127 c.c.] da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio [artt. 85, 414, 428 c.c.].

Art. 121 Codice Civile. Mancanza di assenso.

[Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato [art. 127 c.c.] dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

Art. 122 Codice Civile. Violenza ed errore.

Il matrimonio può essere impugnato [art. 127 c.c.] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [art. 1434 c.c.] o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

Art. 123 Codice Civile. Simulazione.

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

Art. 124 Codice Civile. Vincolo di precedente matrimonio.

124. Vincolo di precedente matrimonio.

Art. 125 Codice Civile. Azione del pubblico ministero.

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126 Codice Civile. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio [c.c. 150]; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti [c.c. 2, 414].

Art. 127 Codice Civile. Intrasmissibilitą  dell'azione.

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore [art. 117 c.c.].

Art. 128 Codice Civile. Matrimonio putativo.

128. Matrimonio putativo (1).

Art. 129 Codice Civile. Diritti dei coniugi in buona fede.

Quando le condizioni del matrimonio putativo [art. 128 c.c.] si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Art. 129 bis Codice Civile. Responsabilitą  del coniuge in mala fede e del terzo.

129-bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.

Art. 130 Codice Civile. Atto di celebrazione del matrimonio.

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [artt. 107, 109, 132, 237 c.c.].

Art. 131 Codice Civile. Possesso di stato.

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [artt. 130, 132, 236, 237 c.c.].

Art. 132 Codice Civile. Mancanza dell'atto di celebrazione.

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452 (1).

Art. 133 Codice Civile. Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Art. 134 Codice Civile. Omissione di pubblicazione.

Sono puniti con l'ammenda (1) da euro 41 a euro 206 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [art. 93 c.c.].

Art. 135 Codice Civile. Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.

È punito con l'ammenda (1) da euro 20 a euro 103, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97.

Art. 136 Codice Civile. Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia [art. 98 c.c.], è punito con l'ammenda (1) da euro 51 a euro 309.

Art. 137 Codice Civile. Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.

È punito con l'ammenda (1) da euro 30 a euro 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [art. 109 c.c.].

Art. 138 Codice Civile. Altre infrazioni.

138. Altre infrazioni.

Art. 139 Codice Civile. Cause di nullitą  note a uno dei coniugi.

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [art. 117 c.c.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda (1) da euro 41 a euro 206 (2).

Art. 140 Codice Civile. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda (1) da euro 20 a euro 82 (2).

Art. 141 Codice Civile. Competenza.

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 142 Codice Civile. Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave (1).

Art. 143 Codice Civile. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [artt. 29, 30 cost.].

Art. 143 bis Codice Civile. Cognome della moglie.

143-bis. Cognome della moglie.

Art. 143 ter Codice Civile. Cittadinanza della moglie.

143-ter. Cittadinanza della moglie.

Art. 144 Codice Civile. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

Art. 145 Codice Civile. Intervento del giudice.

145. Intervento del giudice. (1)

Art. 146 Codice Civile. Allontanamento dalla residenza familiare.

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare [art. 144 c.c.] rifiuta di tornarvi.

Art. 147 Codice Civile. Doveri verso i figli.

147. Doveri verso i figli (1).

Art. 148 Codice Civile. Concorso negli oneri.

148. Concorso negli oneri (1).

Art. 149 Codice Civile. Scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150 Codice Civile. Separazione personale.

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

Art. 151 Codice Civile. Separazione giudiziale.

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole (1).

Art. 152 Codice Civile. Separazione per condanna penale.

[La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo [c.p. 22, 32] o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni [c.p. 23, 32], ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici [c.p. 28], tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole] (1).

Art. 153 Codice Civile. Separazione per non fissata residenza.

[La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione] (1).

Art. 154 Codice Civile. Riconciliazione.

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [art. 157 c.c.; art. 708 c.p.c.] (1).

Art. 155 Codice Civile. Provvedimenti riguardo ai figli.

155. Provvedimenti riguardo ai figli.

Art. 155 bis Codice Civile. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Art. 155 ter Codice Civile. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

155-ter. [Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli] (1).

Art. 155 quater Codice Civile. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

155-quater. [Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza] (1).

Art. 155 quinquies Codice Civile. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.

155-quinquies. [Disposizioni in favore dei figli maggiorenni] (1).

Art. 155 sexies Codice Civile. Poteri del giudice e ascolto del minore.

155-sexies. [Poteri del giudice e ascolto del minore] (1).
 

Art. 156 Codice Civile. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Art. 157 Codice Civile. Cessazione degli effetti della separazione.

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione [artt. 150, 151 c.c.], senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Art. 158 Codice Civile. Separazione consensuale.

158. Separazione consensuale. (1)

Art. 159 Codice Civile. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo (1).

Art. 160 Codice Civile. Diritti inderogabili.

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio [artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148 c.c.] (1).

Art. 161 Codice Civile. Riferimento generico a leggi o agli usi.

Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi [art. 19 preleggi], ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162 Codice Civile. Forma delle convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico [artt. 1350, 2699 c.c.] sotto pena di nullità.

Art. 163 Codice Civile. Modifica delle convenzioni.

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico [art. 2699 c.c.] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Art. 164 Codice Civile. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [artt. 1414, 1417 c.c.].

Art. 165 Codice Civile. Capacitą  del minore.

165. Capacità del minore (1).

Art. 166 Codice Civile. Capacitą  dell'inabilitato.

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato [artt. 415, 774 c.c.] o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [art. 417 c.c.], è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Art. 167 Codice Civile. Costituzione del fondo patrimoniale.

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [art. 2699 c.c.], o un terzo, anche per testamento [artt. 587, 601 c.c.], possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

Art. 168 Codice Civile. Impiego ed amministrazione del fondo.

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

Art. 169 Codice Civile. Alienazione dei beni del fondo.

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice [ art. 32 disp. att. c.c.], con provvedimento emesso in camera di consiglio [art. 737 c.p.c.], nei soli casi di necessità od utilità evidente (1).

Art. 170 Codice Civile. Esecuzione sui beni e sui frutti.

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (1).