Art. 1194 Codice Civile. Imputazione del pagamento agli interessi.
1194. Imputazione del pagamento agli interessi.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore [artt. 1193, 1960 c.c.].
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi [artt. 1199, 1282 c.c.].