Art. 1197 Codice Civile. Prestazione in luogo dell'adempimento.
1197. Prestazione in luogo dell'adempimento.
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta [art. 1320 c.c.]. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione [art. 1483 c..c] e per i vizi della cosa [art. 1490 c.c.] secondo le norme della vendita [art. 1470 c.c.], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno [art. 1218 c.c.].
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [artt. 1213, 1251, 1276, 2927 c.c.].