Art. 120 Codice Civile. Incapacitą  di intendere o di volere.

120. Incapacità di intendere o di volere.

Il matrimonio può essere impugnato [art. 127 c.c.] da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio [artt. 85, 414, 428 c.c.].

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno [art. 2964 c.c.] dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali [art. 119 c.c.] (1).

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(1) Art. così sostituito dall'art. 15, L. 19 maggio 1975, n. 151.