Art. 1209 Codice Civile. Offerta reale e offerta per intimazione.

1209. Offerta reale e offerta per intimazione. (1)

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [art. 1277 c.c.], titoli di credito [art. 1992 c.c.], ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore [art. 1208 c.c.], l'offerta deve essere reale [art. 1211 c.c.; art. 126 c.p.c.].

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [artt. 1182, 1510, 1518 c.c.], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle [art. 1210 c.c.], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [artt. 1214, 1216, 1217 c.c.; artt. 137, 163, 687 c.p.c.].

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(1) Vedi anche l'art. 74 disp. att. c.c.