Art. 1246 Codice Civile. Casi in cui la compensazione non si verifica.
1246. Casi in cui la compensazione non si verifica.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo [artt. 1230, 1256, 1325, n. 2 c.c.] dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi [artt. 1252, 1824 c.c.]:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato [art. 1168 c.c.];
2) di credito per la restituzione di cose depositate [artt. 1766, 1771, 1853 c.c.] o date in comodato [art. 1803 c.c.];
3) di credito dichiarato impignorabile [artt. 1881, 1923 c.c.; art. 545 c.p.c.];
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge [artt. 447, 1248, 1272, 2271 c.c.] .