Art. 125 Codice Civile. Azione del pubblico ministero.
125. Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
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125. Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.