Art. 1252 Codice Civile. Compensazione volontaria.
1252. Compensazione volontaria.
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione [art. 1241 c.c.] anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti [artt. 1243, 1246 c.c.].
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.