Art. 1255 Codice Civile. Riunione delle qualitą di fideiussore e di debitore.
1255. Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore.
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita [art. 1945 c.c.], purché il creditore vi abbia interesse [artt. 1174, 1253, 1421, 1936 c.c.].