Art. 1256 Codice Civile. Impossibilitą  definitiva e impossibilitą  temporanea.

1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile [artt. 673, 1207, 1218, 1221, 1288, 1289, 1463, 1588, 1780, 1818, 2037 c.c.].

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla [artt. 1174, 1322, 1421, 1466, 1686 c.c.].