Art. 1259 Codice Civile. Subingresso del creditore nei diritti del debitore.

1259. Subingresso del creditore nei diritti del debitore.

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [art. 1256 c.c.], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore [artt. 673, 1203, n. 5 c.c.] in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento [artt. 1780, 2742 c.c.].