Art. 126 Codice Civile. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.

126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio [c.c. 150]; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti [c.c. 2, 414].