Art. 1264 Codice Civile. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata [artt. 967, 1248, 1407, 2914, n. 2 c.c.].

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione [artt. 1189, 2559 c.c.].