Art. 1267 Codice Civile. Garanzia della solvenza del debitore.

1267. Garanzia della solvenza del debitore. (1)

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia [artt. 760, 1408, 1829, 1858 c.c.]. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno (2). Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto [art. 1410 c.c.].

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso [art. 1957 c.c.].

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(1) Vedi anche l'art. 4, L. 21 febbraio 1991, n. 52 in materia di cessione dei crediti di impresa.

(2) Vedi anche l'art. 19, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e l'art. 21, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).