Art. 127 Codice Civile. Intrasmissibilitą dell'azione.
127. Intrasmissibilità dell'azione.
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore [art. 117 c.c.].
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127. Intrasmissibilità dell'azione.
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore [art. 117 c.c.].