Art. 128 Codice Civile. Matrimonio putativo.

128. Matrimonio putativo (1).

Se il matrimonio è dichiarato nullo [artt. 68, 117, 122 c.c.], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità [artt. 584, 785 c.c.], quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli (2).

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [artt. 139, 251 c.c.].

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto (3).

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251 (4).

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(1) Art. così sostituito dall'art. 19, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Il comma è stato sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo precedente disponeva: «Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità». Tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(3) L'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito i termini «la nullità dipenda da bigamia o incesto» con le parole «la nullità dipenda da incesto». Tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(4) Il comma è stato sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo precedente disponeva: «Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito». Tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Già l’art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva sostituito alle parole «figli legittimi» e «figli naturali», le parole «figli», ovunque richiamati nel codice.