Art. 1282 Codice Civile. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.

1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi [artt. 1283, 1284 c.c.] di pieno diritto [art. 1224 c.c.], salvo che la legge [artt. 1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154 c.c.] o il titolo [artt. 1815, 1960 c.c.] stabiliscano diversamente [art. 2948, n. 4 c.c.] (1).

Salvo patto contrario, i crediti per fitti [art. 1639 c.c.] e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [artt. 1219, 1587, n. 2 c.c.].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [art. 1149 c.c.], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

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(1) Vedi anche gli artt. 5 e 1056, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669); l'art. 7, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736) e l'art. 1, D.L. 3 maggio 1991, n. 143.