Art. 129 Codice Civile. Diritti dei coniugi in buona fede.

129. Diritti dei coniugi in buona fede.

Quando le condizioni del matrimonio putativo [art. 128 c.c.] si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155 (1).

____________

(1) Art. così sostituito dall'art. 20, L. 19 maggio 1975, n. 151.