Art. 1307 Codice Civile. Inadempimento.
1307. Inadempimento.
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale [art. 1292 c.c.] di corrispondere il valore della prestazione dovuta [art. 1700 c.c.]. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti [art. 1218 c.c.].