Art. 1333 Codice Civile. Contratto con obbligazioni del solo proponente.
1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza [artt. 1335 c.c.] della parte alla quale è destinata [artt. 1326, 1328, 1329 c.c.].
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi [art. 2964 c.c.]. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [artt. 1236, 1399 c.c.].