Art. 1321 Codice Civile. Nozione.

Il contratto è l'accordo di due o più parti [artt. 1420, 1446, 1459 c.c.] per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [art. 25 preleggi; artt. 1174, 1322, 1326 c.c.].

Art. 1322 Codice Civile. Autonomia contrattuale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative] [art. 41 Cost.; art. 5 preleggi; art. 1321 c.c.] (1).

Art. 1323 Codice Civile. Norme regolatrici dei contratti.

1323. Norme regolatrici dei contratti.

Art. 1324 Codice Civile. Norme applicabili agli atti unilaterali.

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [artt. 482, 483, 525, 1174, 1334, 1414, 1987, 2732 c.c.].

Art. 1325 Codice Civile. Indicazione dei requisiti.

I requisiti del contratto sono:

Art. 1326 Codice Civile. Conclusione del contratto.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [art. 25 preleggi; artt. 782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401 c.c.].

Art. 1327 Codice Civile. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

Art. 1328 Codice Civile. Revoca della proposta e dell'accettazione.

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso [art. 782, 1329, 1887 c.c.]. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede [artt. 1337, 1366, 1375 c.c.] l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto.

Art. 1329 Codice Civile. Proposta irrevocabile.

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo [art. 1887 c.c.], la revoca è senza effetto [artt. 1328, 1331, 1333, 2964 c.c.].

Art. 1330 Codice Civile. Morte o incapacità  dell'imprenditore.

La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa [art. 2082 c.c.], non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [artt. 414, 1425 c.c.] prima della conclusione del contratto [artt. 1326, 1722, n. 4 c.c.], salvo che si tratti di piccoli imprenditori [art. 2083 c.c.] (1) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze [artt. 1270, 1329 c.c.].

Art. 1331 Codice Civile. Opzione.

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile [art. 1328 c.c.] per gli effetti previsti dall'articolo 1329 [art. 1355 c.c.].

Art. 1332 Codice Civile. Adesione di altre parti al contratto.

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [art. 2525 c.c.].

Art. 1333 Codice Civile. Contratto con obbligazioni del solo proponente.

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza [artt. 1335 c.c.] della parte alla quale è destinata [artt. 1326, 1328, 1329 c.c.].

Art. 1334 Codice Civile. Efficacia degli atti unilaterali.

Gli atti unilaterali [art. 1324, 1414 c.c.] producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza [art. 1335 c.c.] della persona alla quale sono destinati [artt. 1324, 1335, 1724 c.c.].

Art. 1335 Codice Civile. Presunzione di conoscenza.

La proposta, l'accettazione [art. 1326 c.c.], la loro revoca [art. 1328 c.c.] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario [artt. 1333, 1334 c.c.], se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Art. 1336 Codice Civile. Offerta al pubblico.

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [artt. 1326, 1329 c.c.], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi [art. 1989 c.c.].

Art. 1337 Codice Civile. Trattative e responsabilità  precontrattuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [artt. 1175, 1328, 1338, 1358, 1366, 1375, 1460 c.c.].

Art. 1338 Codice Civile. Conoscenza delle cause d'invalidità .

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto [art. 1418 c.c.], non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [artt. 139, 1175, 1337, 1398, 1439, 1892 c.c.].

Art. 1339 Codice Civile. Inserzione automatica di clausole.

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [artt. 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936 c.c.].

Art. 1340 Codice Civile. Clausole d'uso.

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti [artt. 1368, 1374 c.c.].

Art. 1341 Codice Civile. Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto [artt. 1342, 2211 c.c.] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto [artt. 1326, 1679 c.c.] questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [artt. 1176, 1370, 1932 c.c.].

Art. 1342 Codice Civile. Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [art. 1370 c.c.], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate [art. 1469-bis c.c.].

Art. 1343 Codice Civile. Causa illecita.

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume [art. 31 preleggi; artt. 1322, 1354, 1418, 2035 c.c.].

Art. 1344 Codice Civile. Contratto in frode alla legge.

Si reputa altresì illecita [art. 1354 c.c.] la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa [artt. 743, 1418 c.c.].

Art. 1345 Codice Civile. Motivo illecito.

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [artt. 626, 788, 1418 c.c.].

Art. 1346 Codice Civile. Requisiti.

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [artt. 1349, 1429, n. 1 c.c.].

Art. 1347 Codice Civile. Possibilità  sopravvenuta dell'oggetto.

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva [art. 1353 c.c.] o a termine [artt. 1184, 1185 c.c.] è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine [artt. 1354, 1465 c.c.].

Art. 1348 Codice Civile. Cose future.

La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto [art. 1472 c.c.], salvi i particolari divieti della legge [artt. 179, 458, 771, 820, 2823 c.c.].

Art. 1349 Codice Civile. Determinazione dell'oggetto.

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo [art. 1346 c.c.] e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [artt. 1286, 1287, 1473, 2603 c.c.].

Art. 1350 Codice Civile. Atti che devono farsi per iscritto.

Devono farsi per atto pubblico [art. 2699 c.c.] o per scrittura privata [art. 2702 c.c.], sotto pena di nullità [artt. 812, 1351, 1392, 1403, 1418, 2725 c.c.]:

Art. 1351 Codice Civile. Contratto preliminare.

Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo [artt. 1325, n. 4, 1350, n. 13, 1392, 1399, 1403, 1822, 2725, 2806, 2932 c.c.].

Art. 1352 Codice Civile. Forme convenzionali.

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo [artt. 1324, 1325, n. 4, 1326, 1362, 1367, 2725 c.c.].

Art. 1353 Codice Civile. Contratto condizionale.

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto [art. 108, 1354, 1757 c.c.].

Art. 1354 Codice Civile. Condizioni illecite o impossibili.

È nullo [artt. 1418, 1419 c.c.] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume [art. 31 preleggi; artt. 108, 634, 1353 c.c.].

Art. 1355 Codice Civile. Condizione meramente potestativa.

È nulla [art. 1418 c.c.] l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore [art. 1331 c.c.].

Art. 1356 Codice Civile. Pendenza della condizione.

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi [artt. 641, 1357, 2901 c.c.; art. 670 c.p.c.].

Art. 1357 Codice Civile. Atti di disposizione in pendenza della condizione.

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa [art. 1356 c.c.]; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione [art. 1361, 2852 c.c.].

Art. 1358 Codice Civile. Comportamento delle parti nello stato di pendenza.

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede [artt. 1175, 1337, 1366, 1375, 1391, 1460 c.c.] per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Art. 1359 Codice Civile. Avveramento della condizione.

La condizione [art. 1353 c.c.] si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa [art. 1208, n. 5 c.c.].

Art. 1360 Codice Civile. Retroattività  della condizione.

Gli effetti dell'avveramento della condizione [art. 1353 c.c.] retroagiscono [art. 646 c.c.] al tempo in cui è stato concluso il contratto [art. 1606 c.c.], salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso [artt. 1465, 1757 c.c.].

Art. 1361 Codice Civile. Atti di amministrazione.

L'avveramento della condizione [art. 1359 c.c.] non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto [artt. 1357, 1360 c.c.].

Art. 1362 Codice Civile. Intenzione dei contraenti.

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole [art. 1366 c.c.] (1).

Art. 1363 Codice Civile. Interpretazione complessiva delle clausole.

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto [art. 1367, 1370 c.c.].

Art. 1364 Codice Civile. Espressioni generali.

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365 Codice Civile. Indicazioni esemplificative.

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 1366 Codice Civile. Interpretazione di buona fede.

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede [artt. 1175, 1337, 1358, 1362, 1375, 1391, 1460 c.c.].

Art. 1367 Codice Civile. Conservazione del contratto.

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno [artt. 1362, 1363, 1368, 1374, 1424 c.c.].

Art. 1368 Codice Civile. Pratiche generali interpretative.

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso [artt. 1340, 1367, 1374 c.c.].

Art. 1369 Codice Civile. Espressioni con più sensi.

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto [artt. 1346, 1364 c.c.].

Art. 1370 Codice Civile. Interpretazione contro l'autore della clausola.

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro [artt. 1341, 1342, 1363, 1366 c.c.].

Art. 1371 Codice Civile. Regole finali.

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato [art. 1184 c.c.], se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso [art. 1286, 1362 c.c.].

Art. 1372 Codice Civile. Efficacia del contratto.

1372. Efficacia del contratto.

Art. 1373 Codice Civile. Recesso unilaterale.

Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto [artt. 1341, 1453 c.c.], tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione [artt. 1385, 1660, 1671, 1674, 1722, n. 4, 1985, 2224, 2227, 2237, 2558 c.c.].

Art. 1374 Codice Civile. Integrazione del contratto.

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità [art. 8 preleggi; artt. 1340, 1367, 2187 c.c.].

Art. 1375 Codice Civile. Esecuzione di buona fede.

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede [artt. 1175, 1328, 1337, 1358, 1366, 1391, 1460 c.c.].

Art. 1376 Codice Civile. Contratto con effetti reali.

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata [art. 1378 c.c.], la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente [art. 1427 c.c.] manifestato [artt. 1465, 1470, 1472, 1476, n. 2, 1520, 1523, 1529, 1532, 2644, 2684 c.c.].

Art. 1377 Codice Civile. Trasferimento di una massa di cose.

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose [art. 1376 c.c.], anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [art. 1537 c.c.].

Art. 1378 Codice Civile. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere [art. 1178, 1376, 1377 c.c.], la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti [art. 1465 c.c.]. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna [art. 1510 c.c.] al vettore [art. 1678 c.c.] o allo spedizioniere [art. 1737 c.c.].

Art. 1379 Codice Civile. Divieto di alienazione.

Il divieto di alienare stabilito per contratto [art. 1341 c.c.] ha effetto solo tra le parti [art. 965 c.c.], e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo [art. 2596 c.c.] e se non risponde a un apprezzabile interesse [artt. 1174, 1255, 1384 c.c.] di una delle parti [art. 1260 c.c.].

Art. 1380 Codice Civile. Conflitto tra più diritti personali di godimento.

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito [artt. 1155, 1265 c.c.].

Art. 1381 Codice Civile. Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Art. 1382 Codice Civile. Effetti della clausola penale.

La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento [artt. 1218, 1383 c.c.], uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore [artt. 1223, 1224 c.c.].

Art. 1383 Codice Civile. Divieto di cumulo.

Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale [art. 1382 c.c.], se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1384 Codice Civile. Riduzione della penale.

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse [artt. 1174, 1255, 1256, 1322, 1379, 1411, 1421, 1457, 1464 c.c.] che il creditore aveva all'adempimento [artt. 1181, 1526 c.c.] (1).

Art. 1385 Codice Civile. Caparra confirmatoria.

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta [art. 1194 c.c.].

Art. 1386 Codice Civile. Caparra penitenziale.

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso [artt. 1373 c.c.].

Art. 1387 Codice Civile. Fonti della rappresentanza.

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge [artt. 48, 320, 357, 360, 424, 643 c.c.; art. 78 c.p.c.] ovvero dall'interessato [art. 1389 c.c.].

Art. 1388 Codice Civile. Contratto concluso dal rappresentante.

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli [art. 19 c.c.], produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato [art. 1398 c.c.].

Art. 1389 Codice Civile. Capacità  del rappresentante e del rappresentato.

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato [art. 1387 c.c.], per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere [artt. 428, 1390 c.c.], avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato [artt. 777, 1425 c.c.].

Art. 1390 Codice Civile. Vizi della volontà .

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante [art. 1389 c.c.]. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo [artt. 1391, 1427, 1441 c.c.].

Art. 1391 Codice Civile. Stati soggettivi rilevanti.

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze [artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1428 c.c.], si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato [artt. 1390, 1894 c.c.].

Art. 1392 Codice Civile. Forma della procura.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere [artt. 1350, n. 13, 1351, 1352, 1387, 1396, 1399, 1403 c.c.].

Art. 1393 Codice Civile. Giustificazione dei poteri del rappresentante.

Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata [art. 1397 c.c.].

Art. 1394 Codice Civile. Conflitto d'interessi.

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi [art. 1395 c.c.] col rappresentato può essere annullato [art. 1441 c.c.] su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 1395 Codice Civile. Contratto con se stesso.

È annullabile [art. 1441 c.c.] il contratto che il rappresentante conclude con se stesso [art. 1735 c.c.], in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi [artt. 1394, 2373, 2391 c.c.].

Art. 1396 Codice Civile. Modificazione ed estinzione della procura.

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [artt. 1392, 1903, 2266, 2267 c.c.]. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto [art. 2207 c.c.].

Art. 1397 Codice Civile. Restituzione del documento della rappresentanza.

Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati [art. 1393 c.c.].

Art. 1398 Codice Civile. Rappresentanza senza potere.

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto [artt. 1338, 1399, 1890, 2822 c.c.] (2).

Art. 1399 Codice Civile. Ratifica.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato [artt. 1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822 c.c.], con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso [artt. 1350, 1392, 1403, 2805 c.c.].

Art. 1400 Codice Civile. Speciali forme di rappresentanza.

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V [artt. 2138, 2150, 2203 c.c.].

Art. 1401 Codice Civile. Riserva di nomina del contraente.

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [art. 1402 c.c.] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso [art. 1404 c.c.; art. 583 c.p.c.].

Art. 1402 Codice Civile. Termine e modalità  della dichiarazione di nomina.

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto [artt. 1401, 1403 c.c.], se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

Art. 1403 Codice Civile. Forme e pubblicità .

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge [artt. 1350, n. 2, 1392, 1399, 1402, 2806 c.c.].

Art. 1404 Codice Civile. Effetti della dichiarazione di nomina.

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato [art. 1399, 1401, 1405 c.c.].

Art. 1405 Codice Civile. Effetti della mancata dichiarazione di nomina.

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari [artt. 1402, 1404, 1762 c.c.].

Art. 1406 Codice Civile. Nozione.

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta [artt. 1180, 1260, 1410, 1594, 1918, 2558 c.c.; art. 46 c.n.].

Art. 1407 Codice Civile. Forma.

Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace [art. 1408 c.c.] nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata [art. 1264 c.c.].

Art. 1408 Codice Civile. Rapporti fra contraente ceduto e cedente.

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo [art. 1407 c.c.].

Art. 1409 Codice Civile. Rapporti fra contraente ceduto e cessionario.

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione [artt. 1271, 1272, 1273, 1413 c.c.].

Art. 1410 Codice Civile. Rapporti fra cedente e cessionario.

Il cedente [art. 1406 c.c.] è tenuto a garantire la validità del contratto [art. 1266 c.c.].

Art. 1411 Codice Civile. Contratto a favore di terzi.

1411. Contratto a favore di terzi (1).

Art. 1412 Codice Civile. Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio [art. 1921 c.c.] anche con una disposizione testamentaria [art. 587, 679 c.c.] e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare [art. 1411 c.c.], salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

Art. 1413 Codice Civile. Eccezioni opponibili dal promittente al terzo.

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante [artt. 1272, 1273, 1409 c.c.].

Art. 1414 Codice Civile. Effetti della simulazione tra le parti.

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [art. 1415 c.c.].

Art. 1415 Codice Civile. Effetti della simulazione rispetto ai terzi.

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti [art. 1414 c.c.], né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede [artt. 1147, 1153, 1445 c.c.] hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione [art. 2652, n. 4 c.c.].

Art. 1416 Codice Civile. Rapporti con i creditori.

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato [art. 2910 c.c.; art. 483 c.p.c.].

Art. 1417 Codice Civile. Prova della simulazione.

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato [art. 1343 c.c.], anche se è proposta dalle parti [art. 164, 2721 c.c.].

Art. 1418 Codice Civile. Cause di nullità  del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative [artt. 1352, 1422, 1462, 2331, 2332 c.c.], salvo che la legge disponga diversamente [art. 1876 c.c.].

Art. 1419 Codice Civile. Nullità  parziale.

La nullità parziale [art. 771 c.c.] di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [artt. 1354, 1363, 1430 c.c.].

Art. 1420 Codice Civile. Nullità  nel contratto plurilaterale.

Nei contratti con più di due parti [art. 1321 c.c.], in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [artt. 1446, 1459, 1466 c.c.].